Cassazione Penale, Sentenza n. 13751/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP il 31/01/2022 per il capo 24 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, art. 74 d.P.R. n. 309/1990). L'accusa sostiene la partecipazione di Giovanni Imbesi al sodalizio criminale: prima come aiutante del padre Ottavio nelle operazioni di approvvigionamento di droga e nella riscossione dei proventi, poi, dopo la morte del padre, nella riscuotimento di crediti derivanti dallo spaccio. Le fonti indiziarie sono intercettazioni telefoniche e ambientali, informative dei carabinieri e conversazioni ritenute significative dal Tribunale. La difesa ha censurato la motivazione e la valutazione delle intercettazioni, contestando che i movimenti di danaro siano collegati allo spaccio, ha invocato travisamento dell'informativa del 7 luglio 2021, ha evidenziato che il danaro poteva essere collegato a uso personale di stupefacenti e non all'attività associativa, ha richiamato l'incensuratezza e la giovane età del ricorrente e ha chiesto una misura meno afflittiva (arresti domiciliari) sostenendo l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione alla luce del decesso del padre; ha inoltre richiamato le dichiarazioni spontanee rese in sede di interrogatorio di garanzia con cui il ricorrente ha negato la piena consapevolezza dell'attività illecita.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo (riconsiderazione delle intercettazioni e travisamento dell'informativa) è stato ritenuto inammissibile perché l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni costituiscono questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, non ravvisata nel caso. Il secondo motivo (mancata motivazione circa esigenze cautelari e applicazione della misura più grave) è stato ritenuto infondato: il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari, valorizzando la recente operatività dell'indagato, il suo rapporto con i vertici del sodalizio anche dopo la morte del padre e la specifica conoscenza di fornitori e clienti; inoltre si è richiamata la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p. in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non superata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, l'indagato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e disposti gli adempimenti ai fini dell'eventuale non liberazione (art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il capo 24 dell'incolpazione si fonda su questa disposizione per la contestazione della partecipazione al sodalizio.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione a vizio di motivazione; la Corte osserva che la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
art. 274 cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa in tema di motivazione delle misure; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto.
art. 275 cod. proc. pen.
La Corte ricorda la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e ritiene che il Tribunale del riesame non abbia fornito elementi positivi idonei a superare tale presunzione, viste le condotte recenti e i rapporti con i vertici del sodalizio.
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna al pagamento delle spese processuali disposta nei confronti del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma cui la Corte rinvia per gli adempimenti da compiere quando la pronuncia non comporta la liberazione dell'indagato.
Massime di principio
- Le intercettazioni e la loro interpretazione sono questioni di fatto riservate al giudice di merito: in Cassazione non è possibile ottenere una semplice riconsiderazione del contenuto se non si dimostra la manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione del giudice sottostante.
- Nei procedimenti per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti opera una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.): la presenza di condotte recenti, rapporti con vertici del sodalizio o conoscenza di canali di approvvigionamento/cliente può giustificare la custodia in carcere anche se il familiare di riferimento è deceduto.
- La giovane età e l'assenza di precedenti non sono di per sé determinanti per ottenere misure meno afflittive; il giudice del riesame valuta caso per caso la complessiva pericolosità, e tali elementi possono risultare recessivi di fronte a indici di operatività recente e ruolo nel sodalizio.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare basata su elementi indiziari occorre dimostrare specificamente il travisamento delle prove e che tali censure siano state concretamente rappresentate al giudice del riesame, fornendo riferimenti puntuali al provvedimento impugnato, altrimenti il sindacato di legittimità è limitato.
- Le dichiarazioni rese dall'indagato (es. interrogatorio di garanzia) hanno rilievo, ma in sede di legittimità non sostituiscono la rivalutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito; è preferibile che tali elementi siano adeguatamente valorizzati e documentati nelle fasi di merito e nel ricorso al riesame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13497/2023 del 31/03/2023
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13499/2023 del 31/03/2023
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13500/2023 del 31/03/2023
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13501/2023 del 31/03/2023
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13502/2023 del 31/03/2023
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13503/2023 del 31/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →