Sentenza n. 311/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 1793/2024, depositata e resa pubblica il 09.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 12102/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 1793/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. Ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Inizialmente non erano state depositate l'attestazione di conformità della sentenza e la certificazione del passaggio in giudicato; il TAR ha disposto la regolarizzazione documentale, tempestivamente eseguita. La ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto regolarmente comprovati, dopo l'ordine istruttorio, il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e la notificazione al Ministero, rilevando il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, poiché l'inadempimento ministeriale risultava non contestato e l'an e il quantum del credito erano incontestati, ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente la carta elettronica del docente e di accreditarvi 2.500 euro entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendo il ritardo non sufficientemente grave da giustificare la penalità di mora. Le spese sono state compensate, in considerazione della regolarizzazione documentale effettuata dalla ricorrente solo dopo l'ordine istruttorio e della conseguente dilatazione dei tempi processuali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la domanda di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è automatica e può essere negata quando il ritardo dell'Amministrazione non raggiunga un livello tale da giustificarla.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, il cui rispetto è stato verificato dal TAR prima di procedere all'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, purché siano documentati il titolo esecutivo, il passaggio in giudicato, la notificazione all'Amministrazione e il rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Quando l'Amministrazione non contesta l'inadempimento e non fornisce indicazioni sull'esecuzione, e risultano incontestati l'esistenza e l'ammontare del credito riconosciuto dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente l'adempimento specificando attività e termine entro cui provvedere.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento all'ulteriore inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'inottemperanza, ma richiede che il ritardo presenti caratteristiche tali da rendere giustificata la misura coercitiva.
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