Sentenza del 14/09/2016 n. 18078 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento di complessivi Euro 19.795,16, emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione relativa al 1995, per insufficiente versamento dell'imposta sul patrimonio delle società di capitali. Dopo uno sgravio parziale, la Commissione tributaria provinciale aveva annullato integralmente la cartella. La Commissione regionale aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso originario perché depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica. In Cassazione la società ha contestato, da un lato, il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità senza preventiva instaurazione del contraddittorio e, dall'altro, ha sostenuto che il ricorso fosse soggetto alle modalità e ai termini previsti per i ruoli formati dai soppressi centri di servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la società non aveva descritto adeguatamente l'atto impositivo e, comunque, il ricorso era stato proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dopo la soppressione dei centri di servizio, avvenuta nel 2002. Il primo motivo è stato respinto perché la questione dell'inammissibilità era di natura processuale e meramente giuridica: il giudice poteva rilevarla d'ufficio senza necessariamente sollecitare il contraddittorio, in assenza di una concreta lesione del diritto di difesa. Non è stata disposta la condanna alle spese, poiché l'Agenzia non aveva svolto un'effettiva attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, in esito al quale era stata emessa la cartella contestata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1
Prevede il deposito del ricorso tributario entro trenta giorni dalla proposizione e stabilisce tale termine a pena di inammissibilità.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 34
Riguarda l'illustrazione delle ragioni della controversia dedotte dalle parti e non prevede una sanzione di nullità applicabile al rilievo d'ufficio dell'inammissibilità.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 3
È stato invocato dalla contribuente in relazione alle modalità di proposizione del ricorso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque non applicabile alla fattispecie prospettata.
D.P.R. n. 787 del 1980, artt. 7 e 10
La disciplina speciale relativa ai ruoli formati dai centri di servizio non è stata ritenuta utilmente invocabile, poiché il ricorso era stato proposto dopo la soppressione dei centri di servizio e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
art. 183, comma 4, c.p.c.
Non impone al giudice di instaurare previamente il contraddittorio su ogni questione rilevata d'ufficio quando si tratti di una questione di mero diritto, soprattutto se non risulta una concreta lesione del diritto di difesa.
art. 101 c.p.c.
Il principio del contraddittorio non è stato ritenuto violato, poiché la questione rilevata d'ufficio era processuale e non risultava alcun concreto pregiudizio difensivo.
art. 112 c.p.c.
Non è stata ravvisata ultrapetizione o violazione dei limiti della decisione, essendo il giudice legittimato a rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza, ma la censura è stata respinta.
Massime di principio
- Il termine per il deposito del ricorso tributario è soggetto a decadenza: il suo mancato rispetto può comportare l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa fiscale.
- L'inammissibilità derivante da un termine processuale può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche senza una preventiva sollecitazione delle parti, quando la questione sia puramente giuridica.
- La violazione del contraddittorio processuale rileva, di regola, solo se la parte dimostra un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.
- Le discipline procedurali speciali collegate a uffici o strutture soppresse non possono essere applicate automaticamente a procedimenti successivi alla loro soppressione; occorre verificare l'ufficio effettivamente competente al momento dell'impugnazione.
- Un motivo di ricorso per cassazione deve descrivere con precisione l'atto impugnato, i fatti rilevanti e il collegamento tra la norma invocata e la decisione contestata; in mancanza, può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
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