Sentenza del 12/04/2023 n. 9783 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di liquidazione per maggiore IVA e imposta sostitutiva con sanzioni pari al 30% per revoca delle agevolazioni 'prima casa' connesse all'acquisto di un immobile e al mutuo ipotecario stipulati con rogiti del 30/03/2012; censure principali: (i) applicabilità retroattiva del D.Lgs. 21/11/2014, n.175, art.33 che ha modificato i criteri per definire le 'case di abitazione non di lusso' escludendo il riferimento al D.M. 2/8/1969, n.1072; (ii) errori nel computo della 'superficie utile complessiva' e nella qualificazione dell'immobile come 'di lusso', in particolare per l'inclusione nel calcolo di un terreno circostante (mq 2300) oggetto di vincolo preordinato all'esproprio
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il D.Lgs. n.175/2014, art.33 non si applica agli atti anteriori alla sua entrata in vigore e che la dichiarazione nell'atto di acquisto riguardava anche le caratteristiche non di lusso ai sensi del D.M. 2/8/1969, n.1072, pertanto la dichiarazione mendace resta sanzionabile. Ha altresì ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui la superficie esterna, ancorché in parte autonoma catastalmente e soggetta a vincolo preordinato all'esproprio quinquennale, era destinata in modo durevole a servizio del fabbricato e pertanto va computata nell'area scoperta pertinenziale; il rapporto area scoperta/area coperta superava il sestuplo e la superficie utile complessiva eccedeva la soglia, qualificando l'immobile come di lusso e giustificando la revoca delle agevolazioni e l'irrogazione delle imposte e sanzioni. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 33
entrata in vigore 13 dicembre 2014
Ha modificato i criteri per l'agevolazione 'prima casa' ai fini IVA privilegiando la classificazione catastale (A/1, A/8, A/9) rispetto ai parametri del D.M. 2/8/1969; la Corte ha ritenuto che tale norma non trovi applicazione retroattiva agli atti anteriori alla sua entrata in vigore e non abbia determinato un'abolitio criminis rispetto alla dichiarazione mendace resa nell'atto
D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 5
superficie utile complessiva superiore a mq. 200 e area scoperta superiore a sei volte l'area coperta
Parametro storico per individuare le 'case di lusso': il rapporto area scoperta/area coperta superiore al sestuplo rileva per qualificare l'immobile come di lusso
D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6
superficie utile complessiva superiore a mq. 240
Limite alternativo/ulteriore per qualificare la singola unità immobiliare come di lusso; riferimento principale per il computo della superficie utile complessiva
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II-bis
condizioni per applicazione aliquota agevolata (residenza, assenza di altre abitazioni, dichiarazioni nell'atto)
La dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto deve riguardare anche i presupposti oggettivi non di lusso (secondo il D.M. 1969); la mendacità di tale dichiarazione è sanzionabile
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, n. 21 tabella A - parte seconda
riduzione aliquota IVA per cessioni di case non di lusso
Collegamento normativo che legava la riduzione IVA ai criteri del D.M. 1969 nella versione applicabile agli atti anteriori alla modifica del 2014
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 9
vincolo preordinato all'esproprio: efficacia e durata quinquennale
Il vincolo preordinato all'esproprio non impedisce, di per sé, la destinazione durevole del terreno a servizio del fabbricato e quindi non esclude la computabilità dell'area nel calcolo della pertinenza e dell'area scoperta
Circolare Agenzia delle Entrate 12 agosto 2005, n. 38/E
Principio che le aree non graffate al catasto urbano e catastalmente iscritte al catasto terreni non sono normalmente considerate pertinenze; tuttavia la giurisprudenza consente il riconoscimento della pertinenza sulla base della destinazione effettiva e durevole
Risposta ad interpello Agenzia Entrate 16 febbraio 2006, n. 32/E
Ribadisce che l'agevolazione si estende alle aree solo se 'graffate' al bene principale, ma la giurisprudenza consente comunque l'accertamento della pertinenza in base alla destinazione fattuale
Cass. Sez. Un., 27 aprile 2022, n. 13145
Chiarimento secondo cui la modifica del D.Lgs. 175/2014 non ha inciso retroattivamente sulla figura della dichiarazione mendace relativa alla 'prima casa'; la mendacità rimane sanzionabile e non si è verificata abolitio criminis
Massime di principio
- Per atti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2014 si applicano i criteri previgenti (D.M. 2/8/1969) per valutare la natura 'di lusso' dell'immobile; la modifica normativa non opera retroattivamente.
- La dichiarazione nell'atto di acquisto avente natura istanziale/dichiarativa deve riguardare anche i requisiti oggettivi 'non di lusso' secondo il D.M. 1969; una dichiarazione mendace è sanzionabile con la recovery delle imposte e la sanzione del 30% prevista dalla normativa.
- Un terreno circostante anche se catastalmente autonomo può essere computato come pertinenza e incluso nell'area scoperta se il giudice di merito accerta la destinazione effettiva e durevole al servizio o ornamento del fabbricato; la graffatura catastale è un elemento rilevante ma non esclusivo.
- Il vincolo preordinato all'esproprio della durata quinquennale non impedisce di per sé la considerazione del terreno come pertinenza ai fini tributari, essendo il vincolo meramente potenziale fino all'effettivo decreto di esproprio.
- Le valutazioni sul nesso di pertinenzialità e sul computo della superficie sono giudizi di fatto di competenza del giudice di merito: in sede di legittimità sono sindacabili solo se manca congrua motivazione o sussistono errori di diritto.
- Eventuali frazionamenti o variazioni catastali intervenuti dopo la data dell'atto sono, in linea di principio, irrilevanti per la verifica dei requisiti al momento della stipula; conta la configurazione dei luoghi e la destinazione alla data dell'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 apr 2023Sentenza del 12/04/2023 n. 158 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 12 apr 2023Sentenza del 12/04/2023 n. 1064 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 12 apr 2023Sentenza del 12/04/2023 n. 2075 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 12 apr 2023Sentenza del 12/04/2023 n. 2078 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 12 apr 2023Sentenza del 12/04/2023 n. 9661 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 apr 2023Sentenza del 12/04/2023 n. 9662 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →