Cassazione Penale, Sentenza n. 25278/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato di tentata truffa aggravata per estinzione per prescrizione, revocando la provvisionale e confermando la responsabilità civile verso le parti civili. Il ricorrente deduceva: violazione di legge e difetto di motivazione (art.129 c.p.p.) perché, a suo dire, il giudice di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato invece che pronunciare la prescrizione, atteso che non sarebbe emerso lo svolgimento dell'assemblea condominiale del 9-7-2015 e non sarebbe stato prodotto il verbale; nullità della costituzione di parte civile del condominio via Elvezia per mancanza del verbale assembleare autorizzativo; difetto di legittimazione degli odierni costituiti (Peretto e Parisi); e vizio di motivazione circa l'eccessività delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi reiterativi e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato l'accertamento dei fatti sulla base di una testimonianza e della documentazione contabile che comprovava l'esecuzione dei lavori e la fatturazione a carico del condominio, rendendo irrilevante l'assenza del verbale dell'assemblea del luglio 2015 che non era neppure richiamata nell'imputazione. Ha inoltre escluso la novità di eccezioni non dedotte in grado di appello, richiamando l'art. 606, comma 3, c.p.p., e ha confermato la legittimazione del singolo condomino a costituirsi parte civile. La Corte ha ritenuto generica la censura sulle spese e ha osservato che il giudice può attenersi ai valori medi del D.M. n.55/2014. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il relativo obbligo di valutare e motivare l'assoluzione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse comunque adeguata e quindi non sussistesse vizio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usato per il riassunto e la formulazione dei motivi in cassazione dal difensore; la Corte ha applicato le regole sulla deduzione dei motivi.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che preclude in cassazione le questioni nuove non dedotte in grado di appello; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile avendo il ricorrente introdotto censure inammissibili o reiterative.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, tra cui la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte nella sentenza impugnata.
art. 491 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla decadenza dall'eccezione di estromissione delle parti civili se non sollevata tempestivamente; la Corte ha ritenuto che la difesa non avesse sollevato l'eccezione nel momento processuale previsto.
art. 120 cod. pen.
Norma che individua la persona offesa come titolare del diritto di querela; la Corte la collega al diritto di costituzione di parte civile del singolo condomino.
art. 74 cod. proc. pen.
Stabilisce che ogni persona danneggiata dal reato può costituirsi parte civile; la Corte la invoca per affermare la legittimazione del singolo condomino alla costituzione di parte civile.
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, art. 12
Riferimento ai valori medi usati per la liquidazione delle spese di lite; la Corte osserva che il giudice non è tenuto a motivare specificamente se si attiene a tali valori medi.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere proposte per la prima volta questioni che non sono state dedotte in grado di appello (art. 606, comma 3 c.p.p.): le eccezioni nuove sono inammissibili.
- L'assenza di un documento (es. verbale d'assemblea) può essere irrilevante se il giudice di merito dispone di altre prove idonee a dimostrare gli elementi costitutivi del reato; la valutazione della prova sostanziale spetta al giudice di merito e la Cassazione sindaca solo i vizi di diritto o di motivazione manifesta.
- Il singolo condomino, essendo titolare del diritto di querela per reati che danneggiano il patrimonio comune, è in linea di principio legittimato anche a costituirsi parte civile; la presenza della costituzione del condominio e dei singoli condomini rileva ai fini della liquidazione del danno.
- Le doglianze generiche sulla liquidazione delle spese di lite sono ininfluenti: il giudice può fare riferimento ai valori medi del D.M. n.55/2014 e non è obbligato a motivare punto per punto se si attiene a tali parametri.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per reiterazione o manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. e prassi giurisprudenziale).
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