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Sentenza

Sentenza n. 7202/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda bis) n. 19238/2023

Giustizia amministrativa202405591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale del 5 febbraio 2016 di acquisizione al patrimonio comunale dell’intera particella pertinenziale a un manufatto abusivo, dopo l’inottemperanza all’ordine di demolizione del 27 agosto 2003

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la determinazione comunale di acquisizione conseguente all’inottemperanza, accertata nel 2004, all’ordine di demolizione di un manufatto realizzato senza titolo su un terreno gravato da uso civico. In primo grado aveva dedotto carenza di motivazione e di istruttoria circa le opere abusive e lo stato dei luoghi; prescrizione del potere per il decorso del tempo; incompetenza dei verbalizzanti della polizia municipale in assenza di delega sindacale; mancata previa notificazione di un avviso di acquisizione. Respinto il ricorso dal TAR Lazio, la parte ha appellato riproponendo le contestazioni relative alla descrizione delle opere e all’asserita inefficacia dell’ordine di demolizione per prescrizione, alla prescrizione del potere di acquisizione oltre dieci anni dopo l’ordine, alla carenza di potere della polizia municipale e all’assenza di un autonomo provvedimento che producesse l’effetto acquisitivo.

La decisione

L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il motivo relativo a istruttoria e motivazione è infondato: la determinazione descrive il manufatto (un piano, dimensioni 12 x 11 metri, altezza da 3,25 a 4,40 metri, fondazioni e cordoli in cemento armato), richiama la disciplina urbanistica agricola e spiega che la volumetria realizzata richiedeva una superficie fondiaria maggiore di quella pertinenziale; motiva così l’acquisizione dell’intera particella, già comunale e gravata da uso civico, anche oltre il sedime del manufatto, secondo i principi dell’Adunanza plenaria n. 16/2023. È infondata la prescrizione: il potere amministrativo di vigilanza urbanistico-edilizia è inesauribile e non è soggetto a prescrizione, istituto riferibile ai diritti e non agli interessi legittimi contrapposti al potere. È infondata anche la censura sulla necessità di delega sindacale: l’art. 27 d.P.R. 380/2001 attribuisce i compiti di vigilanza edilizia agli uffici competenti e l’attività di accertamento della polizia municipale è strumentale all’esercizio del potere; la separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, prevista dall’art. 107 d.lgs. 267/2000, esclude la necessità della delega invocata. È inoltre respinta la contestazione secondo cui l’effetto acquisitivo avrebbe richiesto un distinto provvedimento: la decisione lo riconduce all’automatismo legale conseguente all’inottemperanza. Il Comune non si è costituito; nulla è disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Palesemente infondata è l’eccezione di prescrizione, formulata nei confronti di un potere amministrativo connotato da inesauribilità e pertanto ad essa non soggetto.

    Il potere di acquisizione conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione non è soggetto a prescrizione, in quanto espressione di un potere amministrativo inesauribile.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Pertanto nessuna delega di funzioni dal sindaco è necessaria, oltretutto per svolgere un’attività che come poc’anzi precisato è di mero accertamento di violazioni amministrative, strumentale al successivo esercizio del potere.

    L’accertamento delle violazioni edilizie da parte della polizia municipale, in funzione strumentale alla successiva attività amministrativa, non richiede una delega del sindaco.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    In coerenza con la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo da un lato e dall’altro lato quelle di gestione amministrativa, che contraddistingue l’organizzazione degli enti locali secondo il disegno tracciato dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 107), la citata disposizione del DPR 6 giugno 2001, n. 380, da ultimo richiamata, attribuisce in via alla dirigenza i compiti di attuazione degli indirizzi formulati dal vertice politico attraverso l’attività di amministrazione attiva.

    La separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa attribuisce alla dirigenza i compiti di attuazione degli indirizzi politici, senza che l’attività gestionale e di accertamento richieda una delega del sindaco.

  • art. 2934 cod. civ.

    Come si ricava dalla disposizione di carattere generale enunciata all’art. 2934 cod. civ. la prescrizione è infatti un istituto proprio dei diritti, non estensibile alle situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo che invece si contrappongono al potere amministrativo, quale quello in materia di vigilanza urbanistico-edilizia spettante ai comuni.

    La prescrizione è riferibile ai diritti e non alle situazioni di interesse legittimo contrapposte a un potere amministrativo.

  • art. 31, commi 2-4, d.P.R. 380/2001

    In esso è infatti compiutamente descritto l’abuso edilizio accertato, per il quale era stata a suo tempo ingiunta la demolizione, nei termini seguenti: «manufatto ad un piano in blocchetti di cemento delle dimensioni delle dimensioni 12,00 x 11,00 altezza min ml 3,25 e altezza max 4,40, su fondazione in cemento armato con due cordoli in cemento armato».

    La determinazione di acquisizione deve essere valutata alla luce della procedura repressiva edilizia; nel caso concreto la descrizione dell’abuso e la motivazione sull’estensione dell’area acquisita sono state ritenute sufficienti.

Massime di principio

  • Il potere amministrativo di vigilanza urbanistico-edilizia e di acquisizione conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione è inesauribile e non è soggetto a prescrizione; la prescrizione, quale istituto relativo ai diritti, non si estende agli interessi legittimi contrapposti all’esercizio di tale potere.
  • La determinazione di acquisizione può comprendere un’area eccedente il sedime del manufatto abusivo quando l’estensione sia motivata in relazione alle caratteristiche urbanistiche dell’area, alla volumetria realizzata e alla superficie fondiaria necessaria, secondo i criteri enunciati dall’Adunanza plenaria n. 16/2023.
  • L’accertamento delle violazioni edilizie svolto dalla polizia municipale è attività strumentale al successivo esercizio del potere amministrativo e non richiede una delega del sindaco; nell’organizzazione comunale, le funzioni gestionali spettano alla dirigenza nel quadro della separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicità

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