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Sentenza

Sentenza del 19/09/2017 n. 615 - Comm. Trib. Prov. Vicenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità delle cartelle di pagamento notificate via PEC, deducendo la violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, dell'art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007 e delle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale. In particolare, le cartelle erano state trasmesse in formato .pdf, senza l'estensione .p7m, ritenuta necessaria per attestare la presenza e la validità della firma digitale, nonché l'integrità, l'immodificabilità e la riconducibilità del documento al suo autore.

La decisione

La Commissione ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e ha accolto l'eccezione preliminare relativa all'invalidità della notificazione via PEC. Ha ritenuto che la trasmissione della cartella in semplice formato .pdf, privo della busta crittografica .p7m, non garantisse adeguatamente la conformità all'originale e la validità della firma digitale dell'agente della riscossione. Di conseguenza, ha dichiarato illegittime e annullato le cartelle impugnate. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della novità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973

    Consentiva la notificazione delle cartelle di pagamento tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 68/2005.

    La notificazione della cartella via PEC è astrattamente consentita, ma deve rispettare i requisiti tecnici e giuridici propri del documento informatico e della firma digitale.

  • D.P.R. n. 68/2005

    Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata.

    La ricevuta telematica di consegna della PEC ha valore legale analogo alla ricevuta di ritorno della raccomandata, indipendentemente dall'effettiva conoscenza del destinatario.

  • Art. 20, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, formato secondo le regole tecniche, garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.

    Il giudice deve verificare se il formato digitale notificato sia idoneo a garantire la conformità all'originale, l'integrità del documento e la validità della firma digitale.

  • Art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005

    Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma.

    La firma digitale consente di attribuire il documento al suo autore, purché siano verificabili i requisiti tecnici della firma.

  • Art. 71, D.Lgs. n. 82/2005

    Rinvia alle regole tecniche per la disciplina della firma elettronica.

    La validità della firma digitale deve essere valutata anche alla luce delle regole tecniche attuative, richiamate nella sentenza.

  • D.P.C.M. 22 febbraio 2013

    Stabilisce le regole tecniche in materia di firme elettroniche e digitali, rilevanti per verificare autenticità, integrità e immodificabilità del documento informatico.

  • Art. 149-bis c.p.c.

    La sentenza precisa che la notificazione delle cartelle tramite PEC segue la disciplina specifica dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e del D.P.R. n. 68/2005, senza applicazione dell'art. 149-bis c.p.c.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto tramite PEC non è valida soltanto perché risulta consegnata: occorre verificare anche la regolarità del documento informatico allegato e della relativa firma digitale.
  • Secondo l'interpretazione adottata in questa sentenza, la trasmissione di una cartella di pagamento in semplice formato .pdf, privo dell'estensione .p7m, non garantisce di per sé l'integrità, l'immodificabilità e la paternità dell'atto e può determinare l'invalidità della notificazione.
  • In una situazione analoga, il destinatario dovrebbe conservare il messaggio PEC, le ricevute di accettazione e consegna e il file allegato, verificando formato, firma digitale e possibilità di validazione del documento.
  • L'assenza o l'invalidità della firma digitale e dei requisiti tecnici del documento notificato può comportare l'annullamento dell'atto, se l'irregolarità incide sulla sua riferibilità, autenticità o integrità.
  • La decisione riflette un orientamento legato alla disciplina e alla giurisprudenza vigenti all'epoca della sentenza; per casi attuali è necessario verificare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, poiché la validità della notifica non dipende necessariamente, in ogni caso, dalla sola estensione .p7m.

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