Cassazione Penale, Sentenza n. 20625/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di calunnia, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale (artt. 42, 43, 368 c.p.) e di norme procedurali (artt. 192 e ss., 530, 533, 546, 598 c.p.p.), nonché omessa o manifestamente illogica motivazione in relazione all'elemento soggettivo del dolo. In sostanza il difensore contestava che Mazzanti non avesse il dolo di calunnia: avrebbe prodotto una versione alternativa dei fatti (assegni consegnati in pagamento da Giambra a Carton s.r.l., scrittura di riempimento apocrifa, inesistenza del credito e assenza di rapporto commerciale, estraneità di Mazzanti agli accordi tra Giambra e Carrari) e sosteneva che una corretta valutazione avrebbe escluso il dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e perché si limitava a proporre una diversa versione dei fatti senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte di appello secondo cui Mazzanti, avendo sottoscritto e consegnato gli assegni a Giambra per il pagamento di fatture e poi denunciandone lo smarrimento, aveva consapevolmente prodotto una denuncia falsa idonea ad avviare un procedimento penale a carico del prenditore, integrando così il dolo del reato di calunnia. Conseguentemente la condanna pronunciata in appello (pena rideterminata in un anno e quattro mesi di reclusione) è stata confermata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 42, 43, 368 cod. pen.
Gli artt. 42 e 43 richiamati concernono le regole generali sulla punibilità e sulle circostanze che influenzano la responsabilità penale; l'art. 368 c.p. disciplina il reato di calunnia. La Corte ha ritenuto applicabile il delitto di calunnia perché la denuncia di smarrimento, pur non imputando un reato preciso, era idonea a determinare l'apertura di un procedimento penale contro una persona determinata.
art. 192 e ss., 530, 533, 546, 598 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nel motivo; la Corte ha ritenuto che le censure basate su presunte violazioni procedurali si traducessero in una mera rivalutazione del materiale probatorio senza indicare carenze argomentative specifiche idonee a costituire vizio di legittimità.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in legge n. 176/2020 (procedura scritta)
Norma che permette il trattamento del ricorso con procedura scritta; richiamata per informare sullo svolgimento del procedimento di cassazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese del procedimento quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte per carico delle spese al ricorrente.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla cassa delle ammende, la Corte costituzionale stabilisce principi su ammende e condizioni di colpevolezza nella presentazione dei ricorsi; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistere la colpa grave tale da esentare il versamento di una somma equitativa (euro 3.000).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi citati)
Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015; Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015; Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023
La giurisprudenza consolidata afferma che la Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione del merito sui fatti e sulle prove; è inammissibile il ricorso che propone una semplice versione alternativa dei fatti senza individuare specifiche carenze o illogicità argomentative nella motivazione impugnata. Inoltre è principio consolidato che la falsa denuncia di smarrimento di assegni consegnati ad altri può integrare il reato di calunnia perché è idonea a determinare l'apertura di un procedimento penale contro persona determinata.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a rievaluare il merito dei fatti: un ricorso che si limiti a proporre una diversa ricostruzione dei fatti senza indicare specifici vizi logico-argomentativi della motivazione è inammissibile.
- Per configurare il reato di calunnia non è necessario che la denuncia falsamente presenti l'accusa di uno specifico delitto: è sufficiente che la dichiarazione falsa sia idonea a determinare ragionevolmente l'apertura di un procedimento penale a carico di una persona determinata.
- La circostanza che i titoli (assegni) siano stati consegnati a terzi o l'identità del prenditore non esclude automaticamente il reato di calunnia se chi denuncia falsamente era consapevole della reale destinazione o uso dei titoli.
- Per impugnare utilmente in Cassazione la qualificazione dell'elemento soggettivo (es. dolo) occorre dimostrare carenze logiche o argomentative specifiche nella motivazione del giudice di merito, non limitarsi ad offrire una versione alternativa dei fatti.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare somme a titolo di ammenda o contributo alla cassa delle ammende.
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