Cassazione Penale, Sentenza n. 23230/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., sostenendo che il reato originariamente contestato (furto aggravato per esposizione del bene alla pubblica fede) era procedibile a querela e che, all'udienza in cui non si è presentata la persona offesa-querelante, si sarebbe dovuta rilevare la "rimessione tacita" della querela ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., pronunciarsi immediatamente sentenza di proscioglimento. Il ricorrente deduce che tutti gli atti successivi (modifica dell'imputazione operata dal P.M. e patteggiamento) sarebbero nulli per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo applicabile la disciplina della "rimessione tacita" introdotta dal d.lgs. n.150/2022, la mancata comparizione della persona offesa non impedisce la rinnovata qualificazione giuridica del fatto sulla base degli elementi fattuali già presenti nel processo. Nel caso concreto il fatto (asportazione di una bicicletta dal parcheggio condominiale) poteva e doveva essere ricondotto alla fattispecie del furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) e il Pubblico Ministero ha correttamente modificato l'imputazione in tal senso; la successiva applicazione della pena su accordo ex art. 444 c.p.p. è dunque valida e non nullа. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
"rimessione tacita della querela" (menzionata nel testo)
La Corte riconosce l'esistenza della rimessione tacita delle querela quando la persona offesa non compare, ma afferma che tale istituto non preclude automaticamente la possibilità per l'autorità di ricondurre il fatto ad una diversa qualificazione giuridica emergente dai medesimi elementi di fatto
art. 129 cod. proc. pen.
L'obbligo di rilevare la mancata querela non opera in senso da impedire la riconsiderazione della qualificazione giuridica del fatto, quando questa risulti dalla stessa descrizione fattuale
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è valida se fondata su una corretta qualificazione giuridica del fatto e quando non ricorra una delle limitate ipotesi di impugnabilità previste dall'art. 648 c.p.p.
art. 648, comma 2-bis cod. proc. pen.
La Corte osserva che la sentenza ex art. 444 c.p.p. è impugnabile solo per le ragioni tassative previste da questa norma; la difesa non ha contestato la diversa qualificazione del fatto come risultante in sentenza
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (cd. Riforma Cartabia)
"art. 85, comma 1" citato nel testo e riferimento alla modifica della procedibilità del furto
La Corte tiene conto della riforma che ha modificato la procedibilità di talune forme di furto; tuttavia distingue tra la necessità di contestare formalmente determinate circostanze aggravanti e la possibilità di riclassificare il fatto sulla base degli elementi fattuali
Articoli del codice penale relativi al furto (art. 624, art. 625, art. 624-bis)
La sentenza richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la sottrazione di beni da aree condominiali pertinenti alla privata dimora integra il furto in abitazione (art. 624-bis); la rilevanza di una circostanza aggravante richiede invece la sua formale contestazione
Giurisprudenza - Sezioni Unite (informazione provvisoria citata)
"In tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen."
La Corte distingue il precedente delle Sezioni Unite: pur riconoscendo che il giudice deve rilevare la mancanza di querela in casi analoghi, nel presente caso la questione era diversa (possibilità di diversa qualificazione del fatto) e non ostava alla rinnovata qualificazione in termini che rendessero il reato procedibile d'ufficio
Massime di principio
- La mancata comparizione della persona offesa può determinare la rimessione tacita della querela, ma ciò non impedisce automaticamente la riclassificazione del fatto sulla base degli elementi fattuali già acquisiti.
- Quando la diversa qualificazione del reato scaturisce dalla mera constatazione dei fatti così come descritti nell'imputazione, il P.M. o il giudice possono procedere a tale riclassificazione anche se la fattispecie originaria era procedibile a querela.
- È invece necessario che una circostanza aggravante rilevante (che altera la natura procedibile del reato) sia formalmente contestata dal P.M. se la sua rilevanza non deriva direttamente dalla descrizione fattuale già presente negli atti.
- La validità di un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non viene automaticamente compromessa dalla precedente mancata comparizione della persona offesa, se prima del patteggiamento la fattispecie è stata correttamente ricondotta a normativa procedibile d'ufficio e l'imputato ha richiesto l'applicazione della pena.
- In casi simili è opportuno verificare con attenzione se la nuova qualificazione poggia su elementi fattuali già emergenti dagli atti (riclassificazione ammissibile) oppure su circostanze nuove o aggravanti non contestate formalmente (che richiederebbero formale contestazione per incidere sulla procedibilità).
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