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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10863/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva annullato l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. applicata dal GIP; il ricorrente deduceva che, una volta esclusa l'aggravante che determina la competenza distrettuale ex art. 51, comma 3-bis c.p.p., il Tribunale del riesame avrebbe dovuto dichiarare l'incompetenza funzionale del GIP del Tribunale di Catania e trasmettere gli atti al GIP di Ragusa (competente per territorio), non limitandosi a confermare o attenuare la misura cautelare. Chiedeva inoltre l'annullamento della misura o, in subordine, la limitazione della sua efficacia ai 20 giorni di cui all'art. 27 c.p.p. per l'intervento del giudice competente. Il ricorso era fondato su violazione di artt. 416-bis.1 c.p., 27 c.p.p., 51, comma 3-bis c.p.p. e 291, comma 2 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato e applicato il principio delle Sezioni Unite (sent. Giacobbe) secondo cui, nel giudizio cautelare, se il riesame esclude la riconducibilità dei fatti alla circostanza aggravante che determina la competenza distrettuale, il giudice dell'impugnazione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso la misura e trasmettere gli atti al giudice competente; solo in presenza di urgenti esigenze cautelari può limitare provvisoriamente l'efficacia della misura nei termini di cui all'art. 27 c.p.p., previo accertamento, ai sensi dell'art. 291, comma 2 c.p.p., non solo dell'urgenza ma anche della sussistenza degli altri presupposti cautelari (gravi indizi, esigenze cautelari). La Corte ha censurato il Tribunale di Catania per non aver valutato gli effetti dell'incompetenza sul provvedimento impugnato; ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del riesame sia l'ordinanza del GIP dell'8/11/2024 e ha disposto l'immediata liberazione di Giuseppe Genovese, se non detenuto per altra causa.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La circostanza aggravante collegata al c.d. "metodo mafioso" incide sulla competenza funzionale del giudice; la sua esclusione nella fase cautelare può determinare l'incompetenza del giudice distrettuale che ha emesso la misura.

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce la competenza distrettuale per reati e circostanze aggravanti connessi alla criminalità organizzata; l'esclusione di tale profilo in sede cautelare impone la verifica dell'incompetenza e la trasmissione al giudice naturale, salvo urgente necessità cautelare da valutare secondo art. 291, comma 2.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Prevede il termine (20 giorni) di efficacia della misura disposta da giudice incompetente in presenza di urgenza: il giudice dell'impugnazione può limitarne l'efficacia a tale termine solo dopo aver accertato l'urgenza e gli altri presupposti cautelari.

  • art. 291, comma 2 cod. proc. pen.

    Collega l'efficacia provvisoria della misura adottata da giudice incompetente alla verifica, da parte del giudice dell'impugnazione, non solo dell'urgenza ma anche della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; obbliga il giudice a valutare integralmente i presupposti della misura quando rileva l'incompetenza del giudice che l'ha emessa.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Indica i presupposti per le misure cautelari (gravi indizi); la Corte richiama la necessità che tali presupposti siano verificati anche dal giudice dell'impugnazione quando è rilevata l'incompetenza del giudice che ha emesso la misura.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento delle prove): anche queste devono essere oggetto di verifica completa da parte del giudice dell'impugnazione in caso di incompetenza del giudice che ha adottato la misura.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento processuale del motivo di cassazione impugnato (violazione di norme di diritto): norma che disciplina i casi di ricorso per cassazione da parte dell'imputato.

Massime di principio

  • Se in sede di riesame viene esclusa un'aggravante che determinava la competenza distrettuale, il giudice dell'impugnazione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso la misura e trasmettere gli atti al giudice competente, salvo che sussista un'urgenza debitamente verificata.
  • La verifica dell'urgenza, ai fini della temporanea efficacia della misura disposta da giudice incompetente, non è autonoma: il giudice dell'impugnazione deve accertare tutte le condizioni della misura cautelare (gravi indizi e esigenze cautelari) ai sensi dell'art. 291, comma 2 c.p.p.
  • Il giudice dell'impugnazione non può limitarsi a confermare o attenuare la misura senza affrontare le conseguenze dell'incompetenza del giudice che l'ha adottata; in caso di inadempienza la decisione è annullabile e può comportare la liberazione dell'indagato.
  • La competenza funzionale derivante dall'applicazione di aggravanti (es. art. 416-bis.1) può essere meno stabile in fase di indagini preliminari: la riqualificazione dell'imputazione può far riaffiorare la competenza del giudice naturale territoriale.
  • Il pubblico ministero mantiene l'iniziativa sulla scelta del giudice competente in sede di merito (può trattenere o trasmettere gli atti), ma questa facoltà non esime il giudice dell'impugnazione dall'obbligo di verificare i presupposti cautelari quando rileva l'incompetenza del giudice che ha emesso la misura.

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