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Ordinanza

Ordinanza n. 1634/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 cpa, a) della nota del Comune di Napoli - Area Ambiente, Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio, prot. PG/2026/0568786 del 20/05/2026, con cui si comunica l’inefficacia della SCIA per “… attività a sede fissa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/200, protocollo c_f839/ Comune di Napoli 402079/03-04-2026 – Id Pratica 03724090638-03042026-2022) …”.

Giustizia amministrativa202603342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che comunica l'inefficacia della SCIA per attività a sede fissa ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE n. 852/2004

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la nota con cui il Comune di Napoli ha comunicato l'inefficacia della SCIA relativa a un'attività commerciale a sede fissa, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a. In particolare, è stata dedotta l'inidoneità della motivazione dell'atto, fondato su un unico argomento e privo di chiarimenti circa il fondamento normativo per cui l'attività avrebbe potuto essere esercitata esclusivamente nell'ambito di una più ampia attività di stabilimento balneare. Il testo non indica ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il TAR ha ritenuto sussistente un idoneo fumus boni iuris, almeno con riferimento alla censura di inadeguatezza della motivazione. Il Comune non ha chiarito il fondamento normativo della pretesa incompatibilità tra l'attività oggetto della SCIA e il suo esercizio al di fuori di un'attività più ampia di stabilimento balneare. Quanto al periculum, il Collegio ha ritenuto opportuno garantire, nel bilanciamento degli interessi contrapposti e in assenza di elementi contrari, la continuità dell'attività commerciale nelle more della decisione di merito, nel rispetto della normativa di settore. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia della nota impugnata. La trattazione del merito è stata fissata per il 7 gennaio 2027; ogni decisione sulle spese della fase cautelare è stata rimessa al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 6 Regolamento CE n. 852/2004

    attività a sede fissa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004

    La nota comunale richiama tale disposizione quale base della comunicazione di inefficacia della SCIA; il TAR ha rilevato, in sede cautelare, che non era chiarito il fondamento normativo dell'ulteriore requisito secondo cui l'attività avrebbe dovuto essere esercitata nell'ambito di uno stabilimento balneare.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare e della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 56 c.p.a.

    È richiamato nella domanda cautelare proposta dalla ricorrente, anche se la misura è stata poi adottata nell'ambito della disciplina cautelare collegiale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la censura di difetto o inidoneità della motivazione può integrare un fumus boni iuris sufficiente quando l'amministrazione dichiari l'inefficacia di una SCIA senza indicare con chiarezza la base normativa del requisito o dell'incompatibilità posta a fondamento dell'intervento inibitorio.
  • Quando l'amministrazione inibisce un'attività segnalata senza esplicitare il fondamento normativo che la colleghi necessariamente a un'attività più ampia, l'atto può risultare motivazionalmente inidoneo, non consentendo di comprendere perché l'attività non possa essere esercitata autonomamente.
  • Nella fase cautelare, il giudice può sospendere l'efficacia di un atto inibitorio quando, bilanciando gli interessi contrapposti e in assenza di elementi contrari, la sospensione sia necessaria a garantire la continuità dell'attività commerciale nelle more della decisione di merito, fermo restando il rispetto della normativa di settore.

Come è indicizzato

MaterieSCIA e liberalizzazioniPubblici esercizi e somministrazioneTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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