Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6178/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 2853/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.03.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per cinque annualità scolastiche, nella misura di euro 500,00 annui, e aveva condannato l'Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. Il titolo risultava regolarmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche e sussisteva la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento e dell'assenza di chiarimenti da parte del Ministero, il giudice ha riconosciuto la fondatezza della pretesa esecutiva, richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV ministeriale per gli eventuali seguiti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda di esecuzione del giudicato.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondava la competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario indicata nel ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa procedersi all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha ritenuto decorso il termine nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione sostanziale richiamata nel giudicato presupposto quale fondamento del diritto della docente alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di dare esecuzione al contenuto conformativo e di condanna del titolo, una volta verificati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudicato, che devono essere eseguiti dall'amministrazione nei termini stabiliti dal titolo.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento del debitore pubblico, la mancata fornitura da parte dell'amministrazione di chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del titolo può condurre all'accoglimento della domanda esecutiva secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare fin d'ora un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'infruttuosa scadenza del termine e alla richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.