Cassazione Penale, Sentenza n. 39132/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo: contestazione del sequestro di 10.000 euro trovati nella cassaforte dell'appartamento del figlio (dove la ricorrente viveva, ma non il marito) e del sequestro del 50% del saldo di un conto corrente cointestato (circa 16.000 euro). La ricorrente sosteneva che tali somme erano risparmio personale e destinato ai bisogni del figlio autistico e che il saldo del conto era per meta di sua spettanza, compatibile con il suo reddito mensile di 1.600 euro
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, in realtà, una rivalutazione dei fatti e della motivazione del giudice di merito, ammissibile solo nei limiti del riesame sommario ma non in sede di legittimita. Il Tribunale del riesame aveva accertato che il contante era nella casa familiare dove l'indagato abitava e che il conto era alimentato solo da provviste del marito; inoltre la destinazione delle somme al figlio autistico non impedisce la confisca tributaria. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro: ammesso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione talmente gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilita o rigetto del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione all'applicazione della misura di versamento alla Cassa delle Ammende; qui la Corte ha ritenuto non esserci colpa nella determinazione dell'inammissibilita e ha autorizzato un versamento equitativo di euro 3.000
Riferimenti giurisprudenziali (Sez. 2, n. 18951/2017; Sez. 6, n. 24432/2019)
Richiamati per chiarire i criteri di ammissibilita del ricorso di cassazione contro provvedimenti di sequestro e per affermare che, ai fini penali, non rilevano le presunzioni e i vincoli del codice civile in ordine alla titolarita e destinazione delle somme
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro e ammesso principalmente per questioni di diritto: non va proposto per ridiscutere fatti o valutazioni probatorie svolte dal giudice di merito
- Se il denaro si trova nella cosiddetta "casa familiare" o il conto e alimentato dalle provviste dell'indagato, il giudice puo ritenere la disponibilita anche a carico del soggetto indagato; cioe la mera presenza del denaro non prova automaticamente la titolarita esclusiva della convivente o cointestataria
- La destinazione delle somme a bisogni familiari o al mantenimento di un figlio (anche con disabilita) non e automaticamente opponibile alla confisca tributaria: si tratta di una scelta gestionale non idonea a escludere la rilevanza della misura cautelare
- Per impugnare efficacemente un sequestro va documentata l'origine e la titolarita effettiva delle somme con prove documentali chiare (movimenti bancari, versamenti provenienti da redditi propri, atti che dimostrino separazione patrimoniale), e va individuato un preciso vizio di diritto o un difetto motivazionale radicale
- Chi propone ricorso infondato rischia di dover pagare le spese processuali e, in presenza di elementi, anche un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende; pertanto valutare preliminarmente la fondatezza giuridica del gravame prima del deposito
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