Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1781/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4197/2025 resa dal Tribunale di Napoli, Sezione X Civile, in data 27.4.2025, resa esecutiva il 29.4.2025 e notificata in pari data, non opposta, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Napoli n. 4197/2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione X Civile, n. 4197/2025, resa esecutiva e notificata il 29 aprile 2025. Nel corso del giudizio hanno dichiarato che il Comune di Napoli, dopo l'instaurazione del ricorso, ha adempiuto alla sentenza, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Hanno quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità, con condanna del Comune alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale e al rimborso del contributo unificato. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che non fosse stata provata la rituale notificazione del titolo e che, al momento della notificazione e del deposito del ricorso, non si fosse ancora formato il giudicato azionabile ai sensi dell'art. 112 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità del Comune, rilevando che la documentazione allegata al ricorso conteneva la ricevuta di consegna della PEC con cui la sentenza ottemperanda era stata trasmessa all'avvocato del Comune costituito nel precedente giudizio civile. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'Amministrazione aveva adempiuto alla sentenza dopo la proposizione del ricorso. In applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato effettivamente versato, valorizzando la tardività dell'adempimento.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale è stata proposta la domanda di esecuzione del giudicato civile.

  • art. 112 c.p.a.

    È richiamato dal Comune quale disposizione che consente di azionare il giudicato; il TAR ha ritenuto provata la notificazione del titolo e, quindi, non fondata l'eccezione relativa alla sua non ancora intervenuta definitività.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
  • L'avvenuta notificazione del titolo giudiziale può risultare dalla ricevuta di consegna della PEC con cui la sentenza è stata trasmessa al difensore dell'amministrazione costituito nel precedente giudizio, ove tale documentazione sia prodotta in giudizio.
  • La sopravvenuta improcedibilità per adempimento dell'amministrazione non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando l'adempimento sia intervenuto tardivamente e solo dopo la proposizione del ricorso.
  • In caso di adempimento tardivo dell'obbligo oggetto del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione può essere condannata, oltre che alle spese di giudizio, anche al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.