Ordinanza n. 5699/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della graduatoria di merito pubblicata in data 4.12.2024 relativa al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado”; 2) ogni atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, correlato e segnatamente del diniego datato 31.01.2025 del reclamo amministrativo presentato dall’interessata in data 5.12.2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\10\2025: 1) del decreto m. pi. AOODR-BA. U. 000203 del 6.08.2025 pubblicato in pari data (v. all. n. 2) recante integrazione della graduatoria di merito della classe di concorso A011 “Discipline letterarie e latino” per la regione Campania, pubblicata con Decreto prot. n. 514 del 04.12.2024 (oggetto di ricorso originario), con inserimento, ivi, tra i vincitori, di due posizioni a scorrimento tra i primi idonei non utilmente collocati, nella persona delle dott.sse De Ioia Katia (pt. 217,50) e Acampora Lorenza (217,25); 2) ogni atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, correlato; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente di essere ammessa tra i vincitori della procedura in parola; ovvero per condanna del Ministero resistente a riformulare la graduatoria di merito tenendo conto dell’ammissione della ricorrente tra i vincitori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, nonché il diniego del reclamo amministrativo e la successiva integrazione della graduatoria
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito pubblicata il 4 dicembre 2024 relativa al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché il diniego del reclamo amministrativo presentato il 5 dicembre 2024. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto del 6 agosto 2025, con cui è stata integrata la graduatoria della classe di concorso A011 per la regione Campania mediante l'inserimento, tra i vincitori, di due candidati collocati tra i primi idonei non utilmente posizionati. Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, l'accertamento del diritto a essere ammessa tra i vincitori e, in subordine o conseguentemente, la condanna dell'amministrazione a riformulare la graduatoria tenendo conto della sua ammissione tra i vincitori. L'ordinanza non esamina nel merito i motivi dedotti, poiché rileva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata con i motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria adottata il 6 agosto 2025, ritenendo sussistenti i presupposti per procedere alla notificazione del ricorso mediante pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla precedente ordinanza della Sezione n. 836/2019. Ha assegnato alla ricorrente il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per effettuare la notificazione e l'ulteriore termine di dieci giorni per depositare la documentazione comprovante l'avvenuta integrazione del contraddittorio. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 25 novembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulla fondatezza delle censure né sulle domande di annullamento, accertamento o condanna.
Norme richiamate
Codice del processo amministrativo
Il TAR richiama genericamente i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, senza indicare nel testo uno specifico articolo.
Massime di principio
- Quando i motivi aggiunti incidono su una graduatoria e la decisione può pregiudicare la posizione di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando ricorrono i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo e la notificazione individuale risulti funzionalmente sostituibile mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dal giudice.
- L'ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio può assegnare un termine perentorio per l'esecuzione della notificazione e un ulteriore termine per il deposito della documentazione comprovante l'adempimento; in mancanza, il giudizio resta esposto alle conseguenze processuali previste per l'omessa integrazione.
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