Risposta n. 135 del 27/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che il sistema fototermico, innovativo ed ecologico, consenta di scaldare acqua tramite energia rinnovabile senza assorbire energia dalla rete e che quindi possa rientrare nelle agevolazioni per il risparmio energetico.
Detrazione per riqualificazione energetica per l’acquisto di un sistema fototermico
Il quesito
L’istante chiede se le spese per fornitura e posa in opera di un sistema fototermico possano beneficiare della detrazione per interventi di riqualificazione energetica prevista dalla legge n. 296/2006.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che il sistema descritto, assimilabile a un recupero dell’energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico per alimentare resistenze in boiler o accumulatori, non rientri nella detrazione per riqualificazione energetica della legge n. 296/2006, perché finalizzato alla produzione/recupero di energia elettrica e non al contenimento dei consumi energetici come i pannelli solari termici. Resta possibile, se ne ricorrono i presupposti, la detrazione per recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis TUIR, lett. h).
Detrazione per sistema fototermico e riqualificazione energetica
L’interpello riguarda la possibilità di fruire della detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica prevista dalla legge n. 296 del 2006 in relazione alle spese sostenute per la fornitura e posa in opera di un sistema definito "fototermico". L’Agenzia delle Entrate esamina la natura tecnica dell’impianto e ne valuta l’inquadramento agevolativo.
Fattispecie esaminata
L’istante dichiara di avere sottoscritto un contratto per la fornitura e posa in opera di un sistema fototermico, allegando alla domanda la relativa descrizione tecnica. Secondo quanto riportato, il sistema è presentato come soluzione innovativa ed ecologica, capace di scaldare acqua esclusivamente tramite il surplus di energia rinnovabile e di integrare i comuni sistemi di produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento. L’interpellante evidenzia inoltre che tale soluzione sarebbe più efficiente dei comuni impianti solari nei periodi autunnali, invernali e primaverili e non assorbirebbe energia dalla rete elettrica nazionale.
Quesito del contribuente
Il quesito posto all’Agenzia è se le spese relative alla fornitura e posa in opera del sistema fototermico possano beneficiare della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica disciplinata dalla legge n. 296 del 2006.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene di poter accedere al beneficio perché il sistema sarebbe una soluzione ecologica e innovativa per recuperare energia rinnovabile inutilizzata e trasformarla in energia termica. A suo avviso, ciò consentirebbe di migliorare l’efficienza energetica dell’impianto, con particolare utilità nei periodi in cui i comuni impianti solari risultano meno performanti.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, consistenti in una detrazione d’imposta sulle spese rimaste a carico del contribuente, entro limiti massimi differenziati in base alla tipologia di intervento.
Viene poi richiamato l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che ha elevato la detrazione dal 55 al 65 per cento, e la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 3, lettera a), n. 1), che ha prorogato la detrazione alle medesime condizioni e limiti fino al 31 dicembre 2018.
Sono inoltre richiamati il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 19 febbraio 2007 e successive modifiche, che disciplina modalità di attuazione, tipologie di intervento, soggetti ammessi e adempimenti.
Con specifico riferimento ai pannelli solari, l’Agenzia ricorda che il comma 346 della legge n. 296 del 2006 riconosce l’agevolazione per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Richiama inoltre la risoluzione n. 299/E del 14 luglio 2008, secondo cui l’agevolazione spetta solo se i pannelli sono destinati alla produzione di acqua calda per uso sanitario e rispettano le caratteristiche tecniche previste dal decreto attuativo.
Infine, l’Agenzia richiama la circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, per affermare che la detrazione non spetta per i pannelli fotovoltaici, poiché questi non sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici ma alla produzione di energia "pulita".
Valutazione tecnica del caso concreto
Prima di esprimere il parere fiscale, l’Agenzia osserva che le questioni che richiedono valutazioni tecniche non strettamente fiscali, e che sono di competenza di altre amministrazioni o enti, restano escluse dall’area dell’interpello. Nel caso specifico, richiama la circostanza che le valutazioni tecniche relative all’impianto fototermico rientrano nella competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
Dalla descrizione allegata emerge che l’obiettivo principale del sistema è la conversione e il relativo accumulo di energia rinnovabile inutilizzata in energia termica, con classificazione come impianto elettrico. L’accumulo termico viene utilizzato per l’integrazione dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento, sia ad alta sia a bassa temperatura. L’Agenzia ritiene che il sistema sembri sostanziarsi nel recupero dell’energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico per riscaldare resistenze collocate in boiler e/o accumulatori.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base di tali elementi, l’Agenzia conclude che il sistema in esame, essendo finalizzato alla produzione e al recupero di energia elettrica, non può beneficiare della detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla legge n. 296 del 2006.
In altri termini, il beneficio non è riconosciuto per questa tipologia di impianto, poiché la disciplina agevolativa richiamata è riferita a interventi che perseguono il contenimento dei consumi energetici e, per quanto qui rileva, all’installazione di pannelli solari termici destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, non a sistemi che recuperano energia da un impianto fotovoltaico.
Agevolazione alternativa prospettata
L’Agenzia precisa tuttavia che l’istante potrebbe, eventualmente, fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). In particolare, la lettera h) ricomprende gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.
Tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, purché sia acquisita un’idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente, come richiamato anche dalla circolare n. 7/E del 27 aprile 2018.
Conclusioni operative
L’interpello si chiude quindi con una netta distinzione tra:
- la detrazione per riqualificazione energetica della legge n. 296 del 2006, che non spetta nel caso del sistema fototermico descritto;
- la possibile detrazione per recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis TUIR, che potrebbe invece essere valutata, se sussistono tutti i requisiti richiesti.
La risposta dell’Agenzia si fonda sia sul perimetro applicativo della disciplina sull’ecobonus, sia sulla qualificazione tecnica del sistema come impianto legato al recupero/produzione di energia elettrica e non come pannello solare termico destinato alla produzione di acqua calda ai fini della specifica agevolazione.
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