Ordinanza n. 3514/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione inviata via pec il 17.11.2025 prot. n. QI 231330 con cui Roma Capitale, Dipartimento Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia Pubblica ha richiesto alla società ricorrente l’importo di euro 380.079,89 a titolo di “residuo del contributo di costruzione” per un intervento edilizio dalla medesima attuato nel 2007; - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia Pubblica n. Rep. QI/3944/2025 del 23.10.2025 trasmessa con la comunicazione suindicata; - di ogni altro atto comunque connesso ed in particolare della memoria di Giunta Capitolina del 14.5.2024 prot. QI 97325 e della nota prot. QI 199101 del 6.10.2025 del Servizio Tecnico del Dipartimento Attuazione Urbanistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di pagamento di euro 380.079,89 a titolo di residuo del contributo di costruzione per un intervento edilizio realizzato nel 2007, unitamente alla determinazione dirigenziale presupposta e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa edilizia)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, la comunicazione PEC del 17 novembre 2025 con cui Roma Capitale le ha richiesto il pagamento di euro 380.079,89 quale residuo contributo di costruzione, nonché la determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2025 e gli atti presupposti e connessi. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti. Dall’ordinanza emerge che la controversia richiede l’accertamento dell’ambito delle opere di urbanizzazione eventualmente eseguite con riferimento al quinto e al sesto stralcio. Il giudice ha ritenuto necessario approfondire il fumus boni iuris nella sede di merito; quanto ai secondi motivi aggiunti, ha rilevato che non erano ancora decorsi i termini a difesa.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti, sospendendo nelle more gli effetti degli atti impugnati. L’accoglimento è stato disposto in considerazione della necessità di approfondire nel giudizio di merito il fumus boni iuris, mediante l’accertamento dell’ambito delle opere di urbanizzazione eventualmente eseguite relativamente al quinto e al sesto stralcio. Il giudice ha fissato la pubblica udienza del 27 gennaio 2027 per la definizione del giudizio. La domanda cautelare riferita ai secondi motivi aggiunti non è stata esaminata nel merito, poiché non erano ancora decorsi i termini a difesa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha accolto l’istanza nelle more dell’approfondimento del fumus boni iuris nel merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda quando ritenga necessario sospendere provvisoriamente gli effetti dell’atto, riservando alla fase di merito l’approfondimento del fumus boni iuris attraverso ulteriori accertamenti fattuali rilevanti.
- Quando la legittimità di una richiesta di pagamento di oneri o contributi edilizi dipende dall’effettiva esecuzione e dall’ambito delle opere di urbanizzazione, tale profilo fattuale può giustificare l’accoglimento della tutela cautelare e la fissazione dell’udienza di merito.
- La domanda cautelare relativa a motivi aggiunti non può essere definita nel merito prima della scadenza dei termini a difesa delle parti intimate.
Come è indicizzato
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