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Ordinanza

Ordinanza n. 1486/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emessa dal Rettore, prof. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l'istanza, ex art. 9 r.d. 1269/1938, presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, volta ad ottenere il trasferimento straordinario per gravi motivi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; e per l'adozione delle misure cautelari, anche monocratiche volte ad ordinare all'Università degli Studi di Pisa di ammettere il ricorrente, con riserva ed in sovrannumero, alla frequenza del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ovvero riesaminare l'istanza di trasferimento in deroga ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando funditus la delicata situazione di vita del ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale e/o previo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dell'Allegato 3 (punti 9 -12) del D.M. n. 472/2024 nonché dell'Allegato 1 (punti 14-19) del D.M. n. 454/2025 nella parte in cui non prevedono - neppure in via residuale o derogatoria - la possibilità di trasferimento straordinario e soprannumerario per gravi motivi in favore di studenti che si trovino in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare;

Giustizia amministrativa202600131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sull'istanza di esecuzione della domanda cautelare, rilevando che l'Università di Pisa aveva integralmente adempiuto a quanto disposto dall'ordinanza cautelare n. 245/2026. Le spese della fase incidentale sono state compensate tra le parti, in conformità alle loro richieste. La pronuncia dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o contestata esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 245/2026 del TAR Toscana

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego del Rettore dell'Università di Pisa sull'istanza di trasferimento straordinario, ai sensi dell'art. 9 r.d. 1269/1938, verso il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, chiedendo anche tutela cautelare. In questa fase incidentale, con istanza depositata il 3 giugno 2026, ha agito per l'esecuzione della precedente ordinanza cautelare n. 245/2026. Dal contraddittorio è emerso che l'Università di Pisa aveva successivamente dato piena e integrale esecuzione alla pronuncia cautelare.

Norme richiamate

  • art. 9 r.d. 1269/1938

    Richiamato quale base normativa dell'istanza di trasferimento straordinario per gravi motivi; la presente ordinanza non ne esamina nel merito l'applicazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione dà piena e integrale esecuzione a una pronuncia cautelare dopo la proposizione dell'istanza di esecuzione, l'incidente esecutivo deve essere dichiarato privo di oggetto mediante cessazione della materia del contendere.
  • In un incidente di esecuzione definito dalla spontanea integrale esecuzione dell'ordinanza cautelare, le spese della fase possono essere compensate tra le parti, anche in conformità alle richieste concordi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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