Ordinanza n. 1787/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'ordinanza dirigenziale n. 73/2026 del 13.03.2026, emessa dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di San Giorgio a Cremano (di demolizione/rimozione di un cancello in ferro ubicato in via Carceri Vecchie snc – su area in catasto al Foglio 8, p.lla 70); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione e rimozione di un cancello in ferro ubicato su area catastale comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale del Comune di San Giorgio a Cremano che disponeva la demolizione o rimozione di un cancello in ferro. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare che la vicenda necessita di approfondimenti propri della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. La decisione è motivata dalla necessità di effettuare ulteriori approfondimenti nella fase di merito e dal bilanciamento degli interessi contrapposti, in assenza di elementi contrari e tenuto conto della limitata portata dell'opera, costituita da un cancello in ferro. È stata mantenuta invariata la situazione di fatto nelle more della definizione del giudizio. La trattazione del merito è stata fissata per il 17 febbraio 2027; le spese della fase cautelare sono state rimesse alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha ritenuto necessario sospendere l'efficacia dell'atto impugnato per preservare la situazione di fatto sino alla decisione di merito, mediante il bilanciamento degli interessi coinvolti.
Massime di principio
- In presenza di una vicenda che richieda approfondimenti propri della fase di merito, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente l'efficacia del provvedimento impugnato quando il bilanciamento degli interessi contrapposti renda opportuno mantenere invariata la situazione di fatto fino alla definizione del giudizio.
- La limitata portata materiale dell'opera oggetto di un'ordinanza demolitoria può concorrere, nel bilanciamento cautelare degli interessi, a giustificare la sospensione dell'efficacia dell'atto nelle more del giudizio di merito.
Come è indicizzato
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