Sentenza n. 397/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto di sospensione prot. -OMISSIS- del 22 dicembre 2021, notificato in pari data, adottato dal Ministero dell'Interno, I Zona di Polizia di Frontiera, Ufficio Marittimo di -OMISSIS- e contenente la sospensione del ricorrente dal diritto di svolgere attività lavorativa con la sospensione della retribuzione; - delle determine AIFA nn. -OMISSIS-, -OMISSIS- con le quali erano autorizzati in via condizionata i cinque vaccini contro la malattia Covid-19 attualmente in uso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha definito il giudizio senza esaminare la legittimità del decreto di sospensione né delle determine AIFA. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Atto impugnato: decreto di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa con sospensione della retribuzione, nonché determine AIFA di autorizzazione condizionata dei vaccini contro il Covid-19
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto di sospensione adottato dal Ministero dell'Interno il 22 dicembre 2021, con il quale gli era stata disposta la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa e dalla retribuzione, nonché delle determine AIFA recanti l'autorizzazione condizionata dei cinque vaccini contro il Covid-19 allora in uso. Dal testo non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il ricorrente ha notificato e depositato, il 20 gennaio 2026, dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate per la definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio prendendone atto, senza esaminare nel merito gli atti impugnati.
- In caso di definizione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando il giudice lo disponga espressamente.
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