Cassazione Penale, Sentenza n. 14817/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestando: 1) l'utilizzabilità della deposizione della teste Riccardi Concetta, assunta come "testimone assistito", deducendo che tale persona era stata originariamente indagata e aveva patteggiato per altri reati (tra cui l'art.416 c.p.), per cui la sua escussione avrebbe dovuto seguire le regole di incompatibilità e le garanzie previste dagli artt.210 e 64 c.p.p.; 2) la manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale nella valutazione delle dichiarazioni della Riccardi, sostenendo che i rilievi documentali e le consulenze tecniche favorevano una diversa valutazione rispetto a quella data dalla Corte.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile la deposizione della Riccardi in quanto, al momento della sua escussione, la sua posizione nei confronti dei reati per i quali era indagata si era già definitivamente definita con patteggiamento ex art.444 c.p.p., sì da consentirne l'assunzione come testimone assistito ai sensi dell'art.197-bis c.p.p. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che ha indicato riscontri documentali e dichiarazioni di terzi (es. pagamento dell'imposta di registro non disconosciuto, dichiarazioni del prestanome Monteriso) a corroborare la testimonianza, e ha ribadito il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito. Conseguentemente è stata confermata la condanna di Gradisca Alfredo e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 197-bis cod. proc. pen.
Disciplina la figura del "testimone assistito" e le garanzie, i limiti e il criterio valutativo della sua audizione: la Corte ha ritenuto applicabile tale rito alla Riccardi, configurandola come testimone assistito e ritenendo legittima la sua escussione nelle forme previste
art. 210 cod. proc. pen.
Regola l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di chi abbia la qualifica di imputato/indagato in procedimento connesso o collegato se non è stato avvertito secondo art.64. La Corte ha chiarito che l'art.210 è applicabile solo se la situazione di incompatibilità risulta o è dedotta e che non sempre la qualifica in altro procedimento impedisce l'escussione se la posizione si è poi definita
art. 64 cod. proc. pen.
Prevede l'avvertimento cui deve essere sottoposto chi può avere posizione processuale confliggente; la Corte ha richiamato che l'assenza di tale avvertimento può rendere inutilizzabile la prova se la persona era attualmente imputata/indagata per il reato oggetto del processo o procedimento connesso
art. 12 cod. proc. pen.
Definisce la connessione tra reati; la Corte ha richiamato la distinzione tra connessione "forte" e "debole" che incide sulla tenuta della testimonianza di chi è coinvolto in altro procedimento
art. 371 cod. proc. pen.
Disciplina la connessione per reati probatoriamente collegati; la Corte ha osservato che in ipotesi di connessione debole il dichiarante può essere sentito come testimone, con le garanzie previste
art. 444 cod. proc. pen.
Regola il patteggiamento. La Corte ha ritenuto che la definizione con sentenza ex art.444 abbia eliminato l'incompatibilità a testimoniare, essendo la posizione della Riccardi ormai definita e irrevocabile al momento dell'escussione
art. 197 cod. proc. pen.
Disciplina le cause di incompatibilità a testimoniare; la Corte ha fatto riferimento a questa norma nel confronto tra stato di imputazione e possibilità di assumere l'ufficio di testimone
art. 416 cod. pen.
Norma penale relativa al reato per cui la Riccardi aveva patteggiato; richiamata dalla difesa per sostenere l'incompatibilità, ma la Corte ha ritenuto che la definizione del procedimento abbia eliminato l'ostacolo probatorio
art. 512 cod. proc. pen.
Norma sull'interrogatorio dell'imputato e sull'acquisizione di dichiarazioni; citata in relazione all'interrogatorio del prestanome Monteriso come elemento di riscontro
Massime di principio
- La mera circostanza che una persona sia stata in passato indagata non rende automaticamente inutilizzabili le sue dichiarazioni: se la posizione processuale si è definitivamente definita (es. patteggiamento divenuto irrevocabile) l'escussione può essere ammessa secondo le forme previste per il testimone assistito.
- L'applicabilità dell'art.210 c.p.p. richiede che la situazione di incompatibilità sia effettivamente esistente e risultante dagli atti o dedotta dalla parte; non è onere automatico del giudice accertarla d'ufficio in assenza di elementi nel fascicolo di dibattimento.
- Quando si ascolta un testimone potenzialmente "interessato" o con posizione processuale passata, la sua dichiarazione richiede riscontri probatori indipendenti: la valutazione di tali riscontri (documentali, dichiarazioni di terzi, consulenze) rimane in primo luogo appannaggio del giudice di merito.
- In presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito ("doppia conforme"), il sindacato della Corte di legittimità sulla valutazione delle prove è molto limitato: non può sostituirsi alla valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, salvo violazioni di legge o vizi motivazionali gravi.
- La parte che censura l'utilizzabilità di una testimonianza per incompatibilità deve allegare tempestivamente e con precisione le circostanze fattuali che ne giustificano l'esclusione; in mancanza di tale allegazione motivata il giudice può ritenere ammissibile l'escussione se gli atti mostrano che si sono venute a creare le condizioni per l'assunzione come testimone assistito.
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