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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14817/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestando: 1) l'utilizzabilità della deposizione della teste Riccardi Concetta, assunta come "testimone assistito", deducendo che tale persona era stata originariamente indagata e aveva patteggiato per altri reati (tra cui l'art.416 c.p.), per cui la sua escussione avrebbe dovuto seguire le regole di incompatibilità e le garanzie previste dagli artt.210 e 64 c.p.p.; 2) la manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale nella valutazione delle dichiarazioni della Riccardi, sostenendo che i rilievi documentali e le consulenze tecniche favorevano una diversa valutazione rispetto a quella data dalla Corte.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile la deposizione della Riccardi in quanto, al momento della sua escussione, la sua posizione nei confronti dei reati per i quali era indagata si era già definitivamente definita con patteggiamento ex art.444 c.p.p., sì da consentirne l'assunzione come testimone assistito ai sensi dell'art.197-bis c.p.p. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che ha indicato riscontri documentali e dichiarazioni di terzi (es. pagamento dell'imposta di registro non disconosciuto, dichiarazioni del prestanome Monteriso) a corroborare la testimonianza, e ha ribadito il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito. Conseguentemente è stata confermata la condanna di Gradisca Alfredo e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la figura del "testimone assistito" e le garanzie, i limiti e il criterio valutativo della sua audizione: la Corte ha ritenuto applicabile tale rito alla Riccardi, configurandola come testimone assistito e ritenendo legittima la sua escussione nelle forme previste

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Regola l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di chi abbia la qualifica di imputato/indagato in procedimento connesso o collegato se non è stato avvertito secondo art.64. La Corte ha chiarito che l'art.210 è applicabile solo se la situazione di incompatibilità risulta o è dedotta e che non sempre la qualifica in altro procedimento impedisce l'escussione se la posizione si è poi definita

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Prevede l'avvertimento cui deve essere sottoposto chi può avere posizione processuale confliggente; la Corte ha richiamato che l'assenza di tale avvertimento può rendere inutilizzabile la prova se la persona era attualmente imputata/indagata per il reato oggetto del processo o procedimento connesso

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Definisce la connessione tra reati; la Corte ha richiamato la distinzione tra connessione "forte" e "debole" che incide sulla tenuta della testimonianza di chi è coinvolto in altro procedimento

  • art. 371 cod. proc. pen.

    Disciplina la connessione per reati probatoriamente collegati; la Corte ha osservato che in ipotesi di connessione debole il dichiarante può essere sentito come testimone, con le garanzie previste

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento. La Corte ha ritenuto che la definizione con sentenza ex art.444 abbia eliminato l'incompatibilità a testimoniare, essendo la posizione della Riccardi ormai definita e irrevocabile al momento dell'escussione

  • art. 197 cod. proc. pen.

    Disciplina le cause di incompatibilità a testimoniare; la Corte ha fatto riferimento a questa norma nel confronto tra stato di imputazione e possibilità di assumere l'ufficio di testimone

  • art. 416 cod. pen.

    Norma penale relativa al reato per cui la Riccardi aveva patteggiato; richiamata dalla difesa per sostenere l'incompatibilità, ma la Corte ha ritenuto che la definizione del procedimento abbia eliminato l'ostacolo probatorio

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Norma sull'interrogatorio dell'imputato e sull'acquisizione di dichiarazioni; citata in relazione all'interrogatorio del prestanome Monteriso come elemento di riscontro

Massime di principio

  • La mera circostanza che una persona sia stata in passato indagata non rende automaticamente inutilizzabili le sue dichiarazioni: se la posizione processuale si è definitivamente definita (es. patteggiamento divenuto irrevocabile) l'escussione può essere ammessa secondo le forme previste per il testimone assistito.
  • L'applicabilità dell'art.210 c.p.p. richiede che la situazione di incompatibilità sia effettivamente esistente e risultante dagli atti o dedotta dalla parte; non è onere automatico del giudice accertarla d'ufficio in assenza di elementi nel fascicolo di dibattimento.
  • Quando si ascolta un testimone potenzialmente "interessato" o con posizione processuale passata, la sua dichiarazione richiede riscontri probatori indipendenti: la valutazione di tali riscontri (documentali, dichiarazioni di terzi, consulenze) rimane in primo luogo appannaggio del giudice di merito.
  • In presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito ("doppia conforme"), il sindacato della Corte di legittimità sulla valutazione delle prove è molto limitato: non può sostituirsi alla valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, salvo violazioni di legge o vizi motivazionali gravi.
  • La parte che censura l'utilizzabilità di una testimonianza per incompatibilità deve allegare tempestivamente e con precisione le circostanze fattuali che ne giustificano l'esclusione; in mancanza di tale allegazione motivata il giudice può ritenere ammissibile l'escussione se gli atti mostrano che si sono venute a creare le condizioni per l'assunzione come testimone assistito.

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