Sentenza n. 114/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Larino, Sez. Lavoro, n. 35/2024 del 18/04/2024 reso nel giudizio n. 143/2024 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Larino n. 35/2024, relativo al pagamento di somme dovute a titolo di rideterminazione del fondo di risultato, interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza dopo che la Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise non aveva dato esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Larino n. 35/2024, dichiarato esecutivo con decreto n. 1587/2024. Il credito traeva origine da precedenti pronunce del giudice del lavoro, divenute definitive, concernenti la rideterminazione del fondo di risultato spettante a dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale. Il decreto ingiuntivo aveva ordinato il pagamento di € 8.865,22, oltre agli interessi decorrenti dal 31 dicembre 2005 nei limiti di legge e alle spese della procedura monitoria. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, l'Amministrazione era rimasta inadempiente. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento, l'ordine di pagamento entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. è equiparato a una sentenza passata in giudicato ai fini dell'ottemperanza e rientra nell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, non essendo stata fornita alcuna prova dell'integrale pagamento. Ha ordinato al Direttore Generale dell'A.S.RE.M., quale Commissario liquidatore, di pagare € 8.865,22, oltre agli interessi dal 31 dicembre 2005 fino al soddisfo nei limiti di legge e alle spese della procedura monitoria, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell'A.S.RE.M., o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, con un ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso. Ha escluso, allo stato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta, salva una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione. La Gestione Liquidatoria è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato l'esecuzione del titolo, fissato il termine per adempiere, nominato il commissario ad acta e regolato le spese.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
assimila alle sentenze passate in giudicato gli “altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario”
Consente l'ottemperanza anche rispetto a provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, tra cui il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
art. 647 c.p.c.
decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ.
La definitività dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo gli attribuisce valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione è stata ritenuta proponibile dopo il decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta allo stato, in considerazione della nomina del commissario ad acta, ferma la possibilità di rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. è equiparato, ai fini del giudizio di ottemperanza, a una sentenza passata in giudicato e costituisce titolo idoneo per l'azione ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di un titolo esecutivo giudiziale è ammissibile quando sia stato notificato il titolo e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
- In presenza di un titolo esecutivo giudiziale non adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione debitrice di eseguire integralmente il pagamento entro un termine perentorio e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può giustificare, almeno in una prima fase, il mancato riconoscimento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., salva la successiva applicazione qualora l'amministrazione non collabori all'esecuzione.
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