Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18475/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione di un appartamento proposta da una persona fisica contro la società proprietaria. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che il rapporto con il bene derivasse da un contratto preliminare di compravendita e che, quindi, la presenza sull'immobile fosse riconducibile a una detenzione qualificata, non a possesso utile all'usucapione. La corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per erronea interpretazione della scrittura privata stipulata nel 1976 tra il dante causa della ricorrente e la società; 2) violazione degli artt. 1362 e ss., 832, 1141, 1158 e 1164 c.c. per erronea qualificazione del rapporto con la res come detenzione e per l'errata valutazione degli atti interruttivi del possesso; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese. Dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha insistito per la decisione, allegando inoltre un preteso giudicato esterno derivante da una precedente ordinanza di rigetto resa dalla Cassazione in altra controversia tra le stesse parti relativa allo stesso immobile e a una domanda riconvenzionale di usucapione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., osservando che i primi due motivi si risolvevano nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del preliminare proposta dalla ricorrente e quella accolta dai giudici di merito, senza specificare quali canoni ermeneutici fossero stati concretamente violati; ha inoltre rilevato che l'eventuale giudicato esterno evocato dalla ricorrente non era utile alla sua posizione, poiché la precedente ordinanza di cassazione aveva già confermato il rigetto di una domanda di usucapione della medesima parte per insussistenza del possesso. Il terzo motivo sulle spese è stato reputato inammissibile o comunque manifestamente infondato, poiché la corte territoriale aveva applicato il principio di soccombenza limitatamente al grado di appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Le censure sull'interpretazione del contratto non sono ammissibili se si limitano a proporre una lettura alternativa senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.

  • art. 832 c.c.

    Richiamato nel contesto della dedotta erronea qualificazione del rapporto con il bene, ma non oggetto di autonoma statuizione di principio.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato per sostenere la tesi del possesso, ma la censura è stata reputata inammissibile perché volta a sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato per l'usucapione, ma la censura non supera il limite del sindacato di legittimità sull'interpretazione del rapporto di fatto con la res.

  • art. 1164 c.c.

    Richiamato in relazione alla qualificazione della detenzione e all'interversione del possesso; la doglianza è stata respinta come meramente alternativa alla ricostruzione di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    In tema di spese, la condanna segue il principio di soccombenza nel grado interessato; la statuizione della corte d'appello è stata ritenuta corretta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione comunicata alle parti; ciò ha comportato l'applicazione delle ulteriori conseguenze previste dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato i commi terzo e quarto, condannando la ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una decisione che abbia interpretato una scrittura privata o un contratto, non è sufficiente invocare genericamente gli artt. 1362 e ss. c.c.: occorre indicare quali specifici canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio motivazionale il giudice di merito se ne sia discostato.
  • Quando il giudice di merito fornisce un'interpretazione plausibile del contratto, la censura di legittimità non può tradursi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del testo negoziale, anche se questa sia astrattamente possibile.
  • In tema di usucapione, la qualificazione del rapporto con il bene come detenzione anziché possesso, e la valutazione dell'eventuale interversione del possesso, sono apprezzamenti che non possono essere sostituiti in cassazione da una diversa lettura del materiale istruttorio, se la doglianza mira solo a ribaltare l'accertamento di merito.
  • La deduzione di un giudicato esterno è utile solo se effettivamente idonea a incidere sulla posizione sostanziale della parte che lo invoca; non giova quando la precedente decisione abbia già escluso il possesso del bene e confermato il rigetto di una domanda di usucapione della stessa parte.
  • La condanna alle spese segue il principio di soccombenza nel grado di giudizio in cui la parte perde la controversia; la mera reiterazione dell'impugnazione non vale di per sé a rimettere in discussione il governo delle spese se il giudice di merito ha applicato correttamente tale principio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.