Cassazione Civile, Ordinanza n. 14902/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto un ente consortile chiedendo il pagamento del compenso previsto da una convenzione/contratto a tempo determinato per la gestione tecnica di impianti e attività connesse, deducendo di aver svolto il rapporto e di aver subito la sospensione dei pagamenti e poi un recesso immediato ritenuto illegittimo. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, ritenendo dovuti i compensi anche in ipotesi di invalidità del contratto e reputando illegittimo il recesso. In appello l’ente aveva contestato, tra l’altro, la legittimità della delibera autorizzativa, la qualificazione del rapporto e l’inapplicabilità dell’art. 2126 c.c. La Corte d’appello ha invece ritenuto invalida la convenzione e, senza esplicitare le ragioni di tale invalidità, ha rigettato la domanda principale. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, omessa motivazione sull’invalidità della convenzione e omesso esame di un fatto decisivo; con il secondo, violazione dell’art. 2126 c.c., nullità della sentenza e ulteriori vizi motivazionali, sostenendo sia che il primo giudice non aveva affatto dichiarato invalido il contratto sia che la convenzione era valida e non ricadeva nell’ambito dell’art. 2126 c.c. così come inteso dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, considerandoli unitariamente, perché la sentenza impugnata aveva affermato di condividere una censura "assorbente" dell’ente ma non aveva indicato quale fosse né aveva spiegato in alcun modo perché la convenzione dovesse ritenersi invalida. Ne è conseguito il rilievo di una motivazione mancante o comunque incomprensibile, sindacabile in cassazione. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi / motivazione mancante o incomprensibile
art. 2126 c.c.
invocato dal ricorrente e discusso dalla Corte d’appello; la Cassazione non si pronuncia sul merito della sua applicabilità, limitandosi a censurare la mancanza di motivazione sull’invalidità della convenzione
art. 110 d.lgs. n. 267 del 2000
citato dall’ente nei gradi di merito quale possibile fonte di nullità del contratto per difetto di previsione statutaria
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
citato dall’ente nei gradi di merito quale ulteriore possibile ragione di invalidità dell’incarico, per asserita mancanza del carattere di particolare ed eccezionale complessità
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda sull’invalidità di un contratto o di una convenzione, il giudice deve indicare in modo chiaro e specifico la ragione giuridica dell’invalidità e la censura ritenuta decisiva, non essendo sufficiente un richiamo generico ad argomenti "assorbenti".
- La motivazione è sindacabile in cassazione quando manchi del tutto o sia obiettivamente incomprensibile, cioè quando il percorso argomentativo non consenta di individuare la premessa giuridica della decisione.
- Il ricorso per cassazione può essere accolto quando la sentenza impugnata ometta di spiegare il fondamento della declaratoria di invalidità del rapporto, rendendo impossibile il controllo sulla correttezza della decisione.
- La Corte di cassazione, quando accerta un vizio di motivazione decisivo, cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito affinché riesamini la controversia con adeguata esplicitazione delle ragioni poste a base della decisione.
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