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Sentenza

Sentenza n. 122/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sezione UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del lotto 5 al RTI Pulinet-Markas-Vales, conseguente all’esclusione del precedente aggiudicatario Consorzio stabile CMF e allo scorrimento della graduatoria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 5 e, per quanto occorrente, gli atti di esclusione del Consorzio stabile CMF e di scorrimento della graduatoria. Ha sostenuto che la stazione appaltante, nell’eseguire la sentenza del Consiglio di Stato n. 1170/2026 che aveva confermato l’illegittimità dell’offerta di CMF per non conformità ai CAM di due macchine, avrebbe dovuto riesaminare anche la conformità ai CAM delle macchine offerte dal RTI inizialmente secondo classificato, anziché procedere al mero scorrimento della graduatoria. Ha dedotto la violazione del D.M. 29 gennaio 2021, Allegato 2, lett. b), n. 3, degli artt. 15 e 20 del disciplinare e dell’art. 59, comma 3, lett. a), del d.lgs. 50/2016, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità. Ha inoltre dedotto l’elusione della sentenza d’appello, il mancato riesame dell’offerta del RTI, l’illegittimo scorrimento automatico, la violazione della par condicio, dell’autovincolo, dell’imparzialità e del buon andamento, nonché difetto di istruttoria e motivazione. L’ASUIT e il RTI hanno eccepito, tra l’altro, la tardività e l’inammissibilità delle contestazioni, rilevando che la verifica della conformità ai CAM dell’offerta del RTI era stata svolta prima dell’originaria aggiudicazione a CMF e non era stata tempestivamente impugnata, né erano stati impugnati i relativi verbali tecnici.

La decisione

Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La contestazione della conformità ai CAM dell’offerta del RTI non riguardava l’attuale fase di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, ma una fase precedente di esame e ammissione delle offerte tecniche, ormai conclusa e non tempestivamente impugnata. La ricorrente, inizialmente terza classificata, avrebbe dovuto contestare tempestivamente sia l’aggiudicazione a CMF sia l’ammissione del RTI secondo graduato, anche perché aveva esercitato l’accesso agli atti di gara. I verbali della verifica tecnica non erano stati impugnati neppure con il ricorso in esame, sicché ogni censura su tale verifica era preclusa. Il Collegio ha richiamato la disciplina dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023 sulla messa a disposizione reciproca delle offerte degli operatori collocati nei primi cinque posti, funzionale alla decorrenza coordinata dei termini di impugnazione e alla concentrazione del contenzioso. Ha escluso che la sentenza del Consiglio di Stato imponesse alla stazione appaltante di riaprire il segmento già definito relativo alla verifica dell’offerta del RTI, non compreso nell’effetto conformativo della decisione d’appello. Ha inoltre ritenuto non pertinenti i richiami alla giurisprudenza europea e all’Adunanza Plenaria n. 8/2014, riferiti a contestazioni reciproche e contestuali delle offerte nell’ambito dello stesso giudizio. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 5.000 euro, oltre accessori, in favore dell’ASUIT e di ciascuna delle parti del RTI.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previa informazione alle parti e in presenza dei relativi presupposti.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina del rito speciale in materia di appalti, caratterizzato da esigenze di concentrazione e speditezza.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    mette a disposizione degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti tutte le loro offerte, reciprocamente, oltre a quella dell’aggiudicatario

    La disponibilità reciproca delle offerte è funzionale a far decorrere simultaneamente i termini per l’impugnazione e impedisce la contestazione tardiva di fasi ormai consolidate.

  • art. 59, comma 3, lett. a), d.lgs. 50/2016

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla contestata conformità dell’offerta ai requisiti tecnici e ai CAM; il giudice non ne esamina il merito perché dichiara le censure inammissibili.

  • D.M. 29 gennaio 2021, Allegato 2, lett. b), n. 3

    Disciplina i criteri ambientali minimi richiamati dalla gara; la verifica relativa all’offerta del RTI era stata compiuta nella fase tecnica originaria e non era stata tempestivamente contestata.

  • art. 26 c.p.a.

    Posto a fondamento della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., per la regolazione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Nel rito degli appalti, il concorrente collocato tra i primi posti deve contestare tempestivamente, quando ne abbia conoscenza, tanto l’aggiudicazione al concorrente che lo precede quanto l’ammissione dell’operatore collocato nella posizione successiva, se intende conseguire l’aggiudicazione mediante lo scorrimento della graduatoria.
  • La mancata impugnazione tempestiva dei verbali di verifica tecnica e di ammissione dell’offerta determina la preclusione della successiva contestazione dei medesimi profili in occasione dell’impugnazione di una nuova aggiudicazione conseguente all’esclusione dell’originario aggiudicatario.
  • L’esecuzione di una sentenza che dispone l’esclusione dell’originario aggiudicatario non impone alla stazione appaltante di riaprire segmenti procedimentali anteriori, già definiti e non contestati, relativi all’ammissione e alla verifica tecnica dell’offerta del concorrente successivo in graduatoria, salvo che ciò sia espressamente imposto dal contenuto conformativo della sentenza.
  • Le esigenze di concentrazione e speditezza proprie del rito degli appalti impediscono che, dopo la conclusione della gara, ciascun concorrente successivo possa contestare progressivamente l’ammissione o l’aggiudicazione dei concorrenti che lo precedono, fino a spostare indefinitamente il momento finale delle contestazioni.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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