Sentenza n. 3252/2026 - Napoli, Sezione 4
Per l’annullamento, previa sospensione quanto al ricorso principale: a) della Disposizione Dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. -OMISSIS- del 27.02.2025, a firma del Dirigente p.t. dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in forza della quale è stata revocata la sua nomina quale vincitore del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26.10.2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023, classe di concorso A048 – Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado in Regione Campania e, quindi, risolto altresì il suo contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque pregiudizievoli per il ricorrente e pur quando ad esso sconosciuti, con riserva espressa di motivi aggiunti, tra i quali: la graduatoria del concorso sub a) riapprovata in data 26.02.2025 per la Regione Campania in rettifica di quella previgente del 24.12.2024, a mezzo Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui non contempla (più) il ricorrente tra i concorrenti vincitori per la classe di concorso A048 “Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado”; il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- non notificato, con il quale in conseguenza della rideterminazione in autotutela degli esiti del XV Turno di immissioni in ruolo per l’a.s. 2024/2025 per la classe A048, scaturita da un errore di sistema, gli aspiranti -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, pos. -OMISSIS- sono stati assegnati, rispettivamente, presso il Liceo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (-OMISSIS- e l’I.T. “-OMISSIS-” di -OMISSIS--OMISSIS-, con conseguente revoca delle nomine dei candidati -OMISSIS- e -OMISSIS- all’atto delle nuove prese di servizio; il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. -OMISSIS- del 26.02.2025, non notificato, con cui è stata disposta l’integrazione per scorrimento di una sola posizione a seguito della mancata presa di servizio del candidato -OMISSIS-, nel limite dei posti banditi, della graduatoria di merito ex D.M. 205/2023, mediante inserimento unicamente dell’aspirante -OMISSIS- (-OMISSIS-); quatenus opus, la graduatoria del concorso sub a) riapprovata in data 13.12.2024 per la Regione Campania ed in rettifica di quella previgente del 30.10.2024, a mezzo Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. -OMISSIS- del 13.12.2024, nella parte in cui non contemplava il ricorrente tra i concorrenti vincitori per la classe di concorso A048 “Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado” e comunque non gli attribuiva il corretto punteggio finale di merito; la graduatoria del concorso approvata in data 30.10.2024 per la Regione Campania a mezzo Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. -OMISSIS- del 30.10.2024, nella parte in cui non contemplava il ricorrente tra i concorrenti vincitori per la classe di concorso A048 “Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado” e comunque non gli attribuiva il corretto punteggio finale di merito; b.6) i Verbali, ad oggi non noti, della Commissione di concorso sia nella parte in cui hanno escluso dai nominativi dei candidati vincitori del concorso il ricorrente, sia pure nella parte in cui hanno concorso alla formulazione, errata quanto ai punteggi, delle graduatorie di merito che precedono; in ogni caso, per: la declaratoria del suo diritto di : accesso integrale agli atti e documenti relativi al procedimento amministrativo che ha condotto alla sanzione della sua decadenza dalla nomina in ruolo quale vincitore del concorso sub a) da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del M.I.M., per poterne prendere compiuta visione; estrarre copia conforme degli atti e dei documenti all’uopo richiesti, nonché di ogni altro atto o provvedimento ad oggi non noto che dovesse emergere in sede di accesso; l’annullamento, ove occorra, del silenzio-rigetto formatosi, ex art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, sulla istanza di accesso del ricorrente datata 20.03.2025, inviata a mezzo posta elettronica certificata di pari data; la condanna dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del M.I.M. a consentire l’accesso invocato ed a procedere alla esibizione ed al rilascio di copia conforme di tutta la documentazione, anche istruttoria, relativa al procedimento amministrativo che è sfociato da ultimo nella Disposizione Dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. -OMISSIS-, impugnato in via principale. - quanto ai motivi aggiunti depositati il 6 novembre 2025: a) del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. -OMISSIS- del’11.07.2025, in forza del quale è stato stabilito che “Sono approvati e allegati al presente decreto gli elenchi dei candidati delle procedure concorsuali di cui al DDG 2575/2023 e al DDG 2576/2023, risultanti idonei ai sensi dell’art. 2, comma1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, per la regione Campania e per le regioni aggregate alla Campania, ai fini dell’espletamento delle procedure concorsuali suddette” (art. 1), per quanto concerne, precipuamente, la classe di concorso A048 – Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado in Regione Campania; b) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione del ricorrente, tra i quali, segnatamente: b.1) l’Elenco dei candidati delle procedure concorsuali di cui al D.D.G. n. 2575/2023 e al D.D.G. n. 2576/2023, risultati idonei ai sensi dell’art. 2, comma1, del Decreto Legge 7 aprile 2025, n. 45, per la classe di concorso A048 – Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado in Regione Campania, allegato al Decreto sub a), per la parte in cui non ricomprende il nominativo del ricorrente nel novero dei sei candidati ivi indicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di eseguire la precedente sentenza che aveva ordinato l’ostensione della documentazione richiesta con istanze di accesso
Esito
Favorevole al ricorrente (docente concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, docente vincitore del concorso per la classe A048, aveva originariamente impugnato la revoca della nomina in ruolo e la conseguente risoluzione del contratto, chiedendo anche l’accesso alla documentazione amministrativa relativa al procedimento. Con precedente sentenza del TAR, resa ai sensi dell’art. 116 c.p.a., era stato accertato il diritto di accesso alla documentazione residua e imposto al Ministero di esibirla entro trenta giorni. Nonostante la notificazione della sentenza, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione della decisione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di esecuzione, rilevando il persistente inadempimento dell’Amministrazione, che non ha fornito giustificazioni neppure in camera di consiglio. Ha ordinato al Ministero di esibire, nei limiti di quanto non ancora osteso, la documentazione richiesta con le istanze dell’11 e del 20 marzo 2025 entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore eventualità di mancata esecuzione, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di verificare l’adempimento e, se necessario, provvedere in via sostitutiva entro ulteriori trenta giorni dalla richiesta dell’interessato. Ha inoltre applicato l’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sussistenti la richiesta di parte, l’assenza di manifesta iniquità e di altre ragioni ostative. La sanzione è stata fissata in euro 25,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato, fino all’effettiva ottemperanza dell’Amministrazione o del commissario. Le spese della fase, pari a euro 2.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; la precedente sentenza del TAR aveva accertato il diritto del ricorrente all’ostensione della documentazione residua.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza, su richiesta di parte e salvo manifesta iniquità o altre ragioni ostative, di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 614-bis c.p.c.
È stato utilizzato quale parametro per determinare la misura dell’astreinte, valutando gravità dell’inadempimento, valore della controversia, natura della prestazione, entità del danno e altre circostanze del caso concreto.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Richiamato nell’ambito della domanda originaria di accesso, con riferimento al silenzio-rigetto formatosi sull’istanza; la presente sentenza riguarda tuttavia l’esecuzione della precedente pronuncia che aveva riconosciuto il diritto di accesso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il persistente inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di eseguire una sentenza che impone l’esibizione di documenti giustifica l’ordine giudiziale di adempiere entro un nuovo termine, limitatamente alla documentazione non ancora ostesa.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva qualora l’amministrazione non esegua spontaneamente il comando giudiziale entro il termine assegnato.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria: mira a dissuadere l’amministrazione dal persistere nell’inadempimento e a stimolare l’esecuzione del giudicato.
- Nel processo amministrativo l’astreinte può essere applicata anche a obblighi diversi da quelli di non fare o di fare infungibile, poiché il giudice dispone di poteri sostitutivi diretti o esercitabili mediante commissario ad acta.
- In assenza di criteri specifici nel codice del processo amministrativo, la misura dell’astreinte può essere determinata utilizzando, quale parametro, i criteri dell’art. 614-bis c.p.c., tenendo conto della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle circostanze concrete.
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