Cassazione Civile, Ordinanza n. 25518/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa edile)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il saldo del corrispettivo di una fornitura di calcestruzzo. L'impresa ingiunta propose opposizione deducendo, nell'atto introduttivo, di avere già estinto il debito mediante pagamento delle fatture azionate. Dopo la costituzione della controparte e le difese contenute nella comparsa di risposta, la opponente, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., precisò ulteriormente la propria difesa sostenendo per la prima volta di non avere ricevuto il cemento indicato nelle fatture, di disconoscere i documenti di trasporto (DDT) e di contestare qualità e quantità della merce consegnata. La Corte d'appello qualificò tale sviluppo difensivo come mutatio libelli tardiva e quindi inammissibile, ritenendo che la nuova prospettazione avesse introdotto un diverso thema decidendum e un diverso petitum. Nel ricorso per cassazione la società opponente denunciò, con il primo motivo, violazione dell'art. 183 c.p.c., sostenendo che non vi era stata una nuova domanda ma soltanto una legittima modifica della linea difensiva resa necessaria dalle difese avversarie; con il secondo motivo dedusse violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che, nonostante il disconoscimento dei DDT, i giudici di merito avevano comunque ritenuto provata la consegna della merce.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che il giudice d'appello aveva erroneamente qualificato come nuova domanda quella che era, invece, una modifica della difesa consentita nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., richiamando la giurisprudenza sulla possibilità di rimodulare tempestivamente le difese nella fase prevista dalla norma. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 183 c.p.c.
art. 183, quinto comma c.p.c.; art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c.
La memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. consente la modifica della linea difensiva nei limiti temporalmente e processualmente previsti; non può essere trattata automaticamente come introduzione di una nuova domanda se si tratta di mera rimodulazione difensiva conseguente alle difese avversarie.
art. 360 c.p.c.
art. 360 n. 3 c.p.c.; art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati incardinati sulla violazione di legge e, per il secondo motivo, anche sul vizio motivazionale, ma quest'ultimo non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 214 c.p.c.
Il disconoscimento dei documenti è stato invocato come elemento per contestare la prova della consegna; la Corte non affronta nel merito la questione perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 215 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 214 c.p.c. per contestare l'efficacia probatoria dei documenti di trasporto disconosciuti.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla consegna della merce; la censura non è stata esaminata nel merito perché inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente può modificare la propria linea difensiva nella fase consentita dall'art. 183 c.p.c. quando la nuova deduzione sia conseguenza delle difese della controparte; non ogni diversa prospettazione integra mutatio libelli.
- La qualificazione di una deduzione come nuova domanda o come mera modifica difensiva deve avvenire in modo sostanziale, verificando se il petitum e la causa petendi siano realmente mutati oppure se sia cambiata soltanto la strategia difensiva.
- Il motivo di ricorso che contesti l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito è inammissibile quando si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio o non sia autosufficiente nel descrivere gli atti e i documenti rilevanti.
- La scelta della fonte di prova ritenuta attendibile e la valutazione della credibilità delle risultanze istruttorie spettano al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva incompatibile con la decisione adottata.
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