Sentenza n. 959/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1176/2025 emessa nel giudizio R.G. n. 9902/2024 dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.05.2025, notificata il 14.05.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 191,79, oltre interessi legali, a titolo di compenso individuale accessorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 191,79, oltre interessi legali, a titolo di compenso individuale accessorio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore della PA)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui il Ministero era stato condannato a corrispondergli € 191,79 oltre interessi legali a titolo di compenso individuale accessorio. La sentenza era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e, al momento della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute, con esclusione delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente attestato e notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l'Amministrazione non aveva eseguito la condanna. Ha ordinato al Ministero di pagare al ricorrente le somme liquidate nella sentenza civile, capitale e interessi legali compresi, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l'incarico ad altro dirigente, funzionario o soggetto idoneo, anche appartenente ad altra articolazione ministeriale, e a utilizzare i capitoli di spesa disponibili, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in ragione della seriale inerzia ministeriale nell'esecuzione di analoghe condanne.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.
art. 475 c.p.c.
Consente l'attestazione di conformità della sentenza all'originale; il TAR ha ritenuto regolare il titolo così attestato e notificato.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c.; la disciplina è stata richiamata insieme all'art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022 per escludere la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28 febbraio 2023.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive in danno dell'Amministrazione; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione inadempiente il pagamento delle somme dovute quando il titolo sia stato regolarmente attestato e notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva non sussiste per i titoli notificati dopo l'entrata in vigore della disciplina che ne ha disposto l'abrogazione; è sufficiente la sentenza attestata conforme all'originale e regolarmente notificata.
- In caso di protratta inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, conferendogli il potere di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e di delegare l'incarico a soggetti idonei anche se appartenenti a diverse articolazioni della stessa amministrazione, senza il limite delle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di provenienza.
- Il commissario ad acta può utilizzare, secondo criteri di buona amministrazione, i capitoli di spesa dell'amministrazione inadempiente o dell'ufficio competente e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, quando ciò sia indispensabile per dare effettiva attuazione al giudicato.
- Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dirigente o funzionario pubblico, in quanto connesse ai compiti istituzionali, non comportano un compenso ulteriore rispetto al trattamento già corrisposto dall'amministrazione di appartenenza.
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