Cassazione Civile, Ordinanza n. 40113/2021 del 15/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (mutuatario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento proposta da un soggetto che affermava di avere erogato alla nipote somme per complessivi euro 154.413,74 a titolo di mutuo. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo provato che la resistente avesse ricevuto, tra il 23 febbraio 1998 e l'11 luglio 2000, diversi assegni circolari emessi su ordine del ricorrente e che tali somme fossero state utilizzate per estinguere debiti sociali della società di cui la resistente era garante. La corte d'appello, invece, riformando la decisione, ha ritenuto non provata la conclusione di un contratto di mutuo: ha valorizzato il fatto incontestato della consegna di titoli bancari alla resistente per far fronte alle pendenze della società, ma ha escluso che la lettera del 20 settembre 1998, non sottoscritta dalla destinataria, potesse costituire prova sufficiente dell'obbligo di restituzione; ha inoltre giudicato insoddisfacenti le prove testimoniali e ha ritenuto plausibili le diverse spiegazioni difensive della resistente, secondo cui le somme sarebbero state girate al padre o destinate a risolvere altre vicende familiari. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 1813 c.c. e seguenti, sostenendo che la corte territoriale avrebbe male apprezzato le prove, erroneamente escluso il valore dimostrativo della documentazione e delle testimonianze e, in sostanza, ricostruito in modo errato la questione di fatto, quando invece tutti gli elementi istruttori conducevano a ritenere provato il mutuo e l'obbligo di restituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse svolto una motivazione completa e coerente, fondata sulla valutazione dei documenti e delle prove testimoniali, senza omettere fatti decisivi. Le doglianze del ricorrente, pur formalmente prospettate come violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività non consentita in sede di legittimità. La censura sull'art. 116 c.p.c. è stata ritenuta impropriamente veicolata come violazione di legge, poiché nessuna regola legale di valutazione era stata disattesa; analogamente, la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. è stata esclusa perché non vi è stata inversione dell'onere probatorio, essendo spettato al ricorrente dimostrare il contratto di mutuo. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
La violazione di questa norma è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola legale; non quando si censuri soltanto il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onus probandi a parte diversa da quella onerata; nel caso esaminato l'onere di provare il mutuo gravava sul ricorrente, sicché non vi è stata inversione della prova.
art. 1813 c.c.
La disciplina del mutuo richiede la prova del contratto e dell'obbligo di restituzione; nel caso concreto la prova non è stata ritenuta raggiunta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile come vizio processuale solo nei casi in cui sia realmente violata una regola legale di valutazione della prova.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove di merito è circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1 bis art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato dovuto sul ricorso principale in presenza dei presupposti di legge.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale disposizione che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La parte che agisce per il pagamento di somme asseritamente erogate a mutuo deve provare in modo certo la conclusione del contratto e l'obbligo di restituzione; la mera consegna di denaro o di titoli non basta se il quadro probatorio è equivoco.
- La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito: è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia attribuito a una prova un valore giuridicamente errato o abbia violato una specifica regola legale di valutazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice distribuisce l'onere della prova in modo errato; non ricorre quando il giudice si limita a ritenere non assolto l'onere da parte di chi lo sopportava.
- In cassazione non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione dei fatti e alla ponderazione delle prove in una formale denuncia di violazione di legge, se in realtà si chiede una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente un terzo grado di merito sulla credibilità e sull'attendibilità delle prove.
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