Cassazione Civile, Ordinanza n. 07052/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società impugnava in Cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato un avviso di accertamento IVA per l’anno 2007, con recupero di IVA, interessi e sanzioni per indebitamente detratta IVA relativa a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. L’Ufficio aveva contestato la non genuinità di rapporti di appalto con alcuni fornitori, valorizzando la genericità e mancanza di data dei contratti, la mancata produzione di documentazione sulla regolarità contributiva e l’assenza di una adeguata organizzazione aziendale dei fornitori. La contribuente deduceva tre motivi: 1) violazione dello Statuto del contribuente per mancata considerazione delle memorie difensive presentate in sede amministrativa e mancata confutazione nell’avviso di accertamento; 2) violazione delle norme su presunzioni e IVA, sostenendo che la CTR avesse erroneamente invertito l’onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, gravando la contribuente della prova contraria senza che l’Ufficio avesse dimostrato la consapevolezza della frode; 3) omesso o insufficiente esame di fatti decisivi, tra cui l’esistenza e contenuto dei contratti, la loro opponibilità all’Amministrazione e la tracciabilità dei pagamenti con assegni e bonifici.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato per difetto di specificità e autosufficienza, oltre che perché la violazione denunciata non emergeva dagli atti come descritti. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove documentali, non consentita nel paradigma del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque infondato poiché la CTR aveva effettivamente esaminato i documenti, rilevando che essi dimostravano l’effettività delle operazioni ma non la loro imputazione soggettiva. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che la CTR non aveva invertito l’onere probatorio: aveva invece valorizzato, oltre al comportamento fiscale dei fornitori e alla loro apparente mancanza di struttura, anche la mancata acquisizione da parte della società di documenti normalmente rilevanti negli appalti, quali ulteriori contratti e documentazione contributiva, da cui era desumibile un difetto di diligenza della contribuente nel verificare affidabilità ed effettività delle controparti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia; è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 St. contr.
La censura sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata per difetto di specificità e perché non risultava, sulla base del ricorso, che l’avviso avesse del tutto omesso di considerare le difese del contribuente.
art. 12 L. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente quale norma sul contraddittorio e sulle memorie difensive, ma la Corte non ha ravvisato la dedotta violazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha escluso che le doglianze fossero fondate.
art. 2607 c.c.
Richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sulle presunzioni e sull’IVA; la Corte ha comunque escluso l’erronea applicazione del riparto dell’onere probatorio.
artt. 2727 ss. c.c.
Richiamati in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto corretta l’impostazione della CTR sulla base degli elementi indiziari valorizzati.
artt. 19, 21 e 54 DPR n. 633 del 1972
Richiamati per contestare il recupero dell’IVA detratta; la Corte ha ritenuto legittimo il recupero in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti non adeguatamente smentite.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ribadito che il vizio motivazionale è oggi limitato al "minimo costituzionale" e non consente di censurare la semplice insufficienza della motivazione o una diversa valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può fondare la pretesa su elementi indiziari relativi alla struttura e affidabilità del fornitore; il contribuente, per conservare il diritto alla detrazione, deve offrire una prova concreta idonea a superare tali presunzioni.
- La prova contraria del contribuente non può limitarsi a documenti che attestino l’effettività materiale delle prestazioni, ma deve incidere anche sulla loro imputazione soggettiva e sull’assenza di consapevolezza o conoscibilità della frode.
- Nei contratti di appalto, l’assenza di documentazione normalmente accessoria e rilevante, come ulteriori contratti e attestazioni di regolarità contributiva, può essere valorizzata come indice di difetto di diligenza dell’appaltante nella verifica della controparte.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sindacare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione né di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; è denunciabile solo l’anomalia motivazionale radicale.
- Una censura per violazione del contraddittorio endoprocedimentale deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare con precisione gli atti, le difese amministrative e il contenuto della motivazione dell’atto impugnato che si assumono omessi o ignorati.
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