Cassazione Civile, Ordinanza n. 14740/2025 del 01/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (terzo opponente)
La controversia
Il ricorrente ha proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. contro la sentenza della Corte d'appello che aveva deciso un precedente giudizio di rivendica tra altri soggetti, sostenendo di essere stato illegittimamente pretermesso pur essendo comproprietario del bene per effetto della comunione legale con la moglie, oppure comunque proprietario per intervenuta usucapione ventennale in ragione del possesso del fondo dal 1976. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione ritenendo, da un lato, che il titolo di acquisto della moglie riguardasse altro bene e non quello controverso, quindi senza titolo di proprietà in capo al ricorrente; dall'altro, che il possesso utile all'usucapione fosse solo allegato e non provato, né accertato con giudicato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, nei primi due motivi, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c., sostenendo che il possesso sarebbe stato presunto e che l'onere della prova fosse stato mal ripartito. Con i motivi successivi ha denunciato anche violazione dell'art. 2697 c.c., omesso esame dei fatti decisivi e ulteriori violazioni processuali e sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla necessaria partecipazione al giudizio del soggetto che, in ragione del regime di comunione legale, risultava comproprietario del bene oggetto di rivendica, e ha ritenuto che l'omessa integrazione del contraddittorio avesse viziato l'intero processo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Frosinone, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 404 c.p.c.
consente l'opposizione di terzo avverso la sentenza pregiudizievole per il soggetto rimasto estraneo al giudizio, specie quando sia dedotta la pretermissione di un litisconsorte necessario.
art. 406 c.p.c.
il rinvio operato dalla norma richiama il regime dell'art. 354 c.p.c. quando l'opposizione di terzo investe un vizio del contraddittorio.
art. 354 c.p.c.
in presenza di violazione del contraddittorio, il giudice di appello non deve decidere nel merito ma rimettere la causa al primo giudice.
art. 383, comma 3, c.p.c.
in cassazione, se il vizio del litisconsorzio necessario non è stato rilevato nei gradi di merito, la Corte annulla le pronunce e rinvia al giudice di primo grado.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente dedotto dal ricorrente.
art. 156, comma 2, c.p.c.
richiamato in relazione alla nullità della sentenza per mancanza di motivazione sufficiente.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 1140 c.c.
richiamato per definire il possesso e il potere di fatto sulla cosa, nella prospettiva dell'usucapione.
art. 1141 c.c.
richiamato per la presunzione iuris tantum di possesso in capo a chi esercita un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale.
art. 1158 c.c.
richiamato quale norma sull'acquisto della proprietà per usucapione ventennale.
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova circa il possesso utile all'usucapione.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo in tema di valutazione delle prove e disponibilità della prova nel processo.
artt. 4 e 5 DM 55/2014
richiamati nel sesto motivo in relazione alla liquidazione delle spese.
art. 15 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo in tema di spese processuali.
art. 228 L. 19 maggio 1975, n. 151
applicato per affermare che, per i matrimoni anteriori alla riforma del diritto di famiglia, il nuovo regime di comunione legale si estende agli acquisti compiuti nel periodo transitorio se non vi è stata dichiarazione contraria.
Massime di principio
- Nelle azioni di rivendica o comunque nelle controversie che incidono su diritti reali, devono essere convenuti tutti i soggetti che al momento della domanda risultano proprietari o possessori del bene; la loro mancata partecipazione integra un vizio del contraddittorio che comporta la rimessione della causa al primo giudice.
- Il litisconsorte necessario pretermesso, rimasto estraneo al giudizio, è legittimato a proporre opposizione di terzo quando deduca un diritto incompatibile con la sentenza resa in sua assenza.
- Se la violazione del litisconsorzio necessario non viene rilevata nei gradi di merito, la cassazione deve annullare le sentenze emesse e rinviare al giudice di primo grado, poiché il vizio investe l'intero processo.
- Ai fini della comunione legale tra coniugi, gli acquisti compiuti nel periodo transitorio successivo alla riforma del 1975 possono rientrare nella comunione se il bene è ancora nel patrimonio del coniuge acquirente alla scadenza del termine per dichiarare la volontà contraria.
- In presenza di una censura processuale dirimente sulla violazione del contraddittorio, le ulteriori doglianze sul possesso, sull'onere della prova e sulla motivazione risultano assorbite.
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