Cassazione Penale, Sentenza n. 22814/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del GIP che aveva negato la revoca o la sostituzione della misura cautelare domiciliare. Il ricorrente contestava la valutazione degli elementi di novità (tempo trascorso sotto misura, personalità e comportamento), la mancata considerazione dell'annullamento parziale del capo associativo (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) con conseguente esclusione della "doppia presunzione" di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., e denunciava vizio di motivazione e travisamento della prova documentale in relazione all'esigenza di speciale prevenzione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione del Tribunale di merito, che ha valutato comparativamente gli elementi difensivi e quelli indicativi del pericolo (cessioni di droga residue, contatti con componenti del gruppo, linguaggio in codice, minacce ai clienti, attività delittuosa recente). È stata ribadita l'operatività del principio di proporzionalità e della necessità di verifica continua della misura cautelare, ma si è confermato che la sostituzione precedentemente operata era già stata calibrata e che permangono esigenze cautelari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma utilizzata quale base per l'adozione dell'ordinanza impugnata; richiamata per legittimare il procedimento di decisione sull'appello cautelare
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Riferimento al reato di spaccio/traffico di stupefacenti: il capo associativo è stato in parte annullato rispetto a questo titolo, ma la Corte ha ritenuto che la parziale esclusione non escluda automaticamente il pericolo fondato sugli altri fatti attribuiti
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa nella prospettazione della "doppia presunzione" (che la difesa sosteneva venire meno con l'annullamento del capo associativo). La Corte ha comunque ritenuto che, anche in assenza della presunzione collegata al titolo associativo, i concreti elementi di pericolo residui possano giustificare la misura
Principio di proporzionalità e adeguatezza (giurisprudenza richiamata)
Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011; Sez.2, n. 10383 del 18/02/2022
Il principio impone verifica costante dell'idoneità e della minor compressione possibile della libertà personale. La Corte ha confermato che tale parametro vale sia al momento dell'adozione sia per tutta la durata della misura e che nel caso concreto il Tribunale ha valutato adeguatamente l'adeguamento già disposto (conversione in domiciliare) e la necessità di mantenerlo
Corte Costituzionale, n. 186/2000
Richiamata in relazione alla possibilità/obbligo di condannare il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende anche in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La parziale esclusione di un capo di imputazione (es. reato associativo) non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari se permangono fatti concreti che indicano pericolosità personale (cessioni residue, minacce, contiguità con soggetti del gruppo).
- Il giudice di merito può valutare comparativamente gli elementi prodotti dalla difesa e quelli raccolti dall'accusa; la mera enunciazione del dissenso difensivo senza una specifica e documentata contestazione dei fatti non è sufficiente a dimostrare il vizio motivazionale.
- Il principio di proporzionalità richiede una costante verifica della misura cautelare e la sua adeguatezza, ma la precedente sostituzione (es. carcere -> domiciliare) e le modalità della condotta possono giustificare il mantenimento di una misura contenitiva.
- In sede di impugnazione cautelare è essenziale documentare in modo preciso le circostanze nuove che avrebbero dovuto determinare la revoca o la modifica della misura (prove documentali, elementi cronologici, mancata appartenenza al contesto criminoso), pena la dichiarazione di inammissibilità o infondatezza del ricorso.
- La presenza di comportamenti minacciosi, linguaggio in codice per lo spaccio e collegamenti con esponenti del gruppo costituiscono elementi particolarmente rilevanti e possono neutralizzare l'argomento del "tempo intercorso" a favore dell'indagato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22727/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22730/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22731/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22732/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22734/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22735/2026 del 19/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →