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Sentenza

Sentenza n. 9913/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 3 - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto.

Giustizia amministrativa202304700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano del superamento del tetto di spesa e atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha chiesto l'annullamento dei decreti ministeriali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, a livello nazionale e regionale, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché delle linee guida ministeriali propedeutiche all'adozione dei provvedimenti regionali di ripiano e degli atti presupposti, conseguenti o connessi. Le amministrazioni resistenti si sono costituite. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese, senza opposizione delle amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente. La decisione è stata adottata in forma semplificata, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., poiché la sopravvenuta perdita di interesse costituiva il punto risolutivo della controversia. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, conformemente alla richiesta della ricorrente e all'assenza di opposizione delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi […] la manifesta improcedibilità [...] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente di definire con sentenza in forma semplificata il ricorso manifestamente improcedibile, mediante un sintetico riferimento al fatto o al diritto risolutivo.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, ove non contestata dalle controparti e idonea a evidenziare la sopravvenuta inutilità della pronuncia, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando la sopravvenuta carenza di interesse rende manifesta l'improcedibilità del ricorso, il giudice può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, mediante una motivazione sintetica riferita al fatto risolutivo.
  • In caso di dichiarata sopravvenuta carenza di interesse e di mancata opposizione delle amministrazioni resistenti, le spese di lite possono essere compensate secondo la richiesta delle parti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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