Cassazione Civile, Ordinanza n. 27762/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2013, con ripresa fiscale per euro 32.470 per omessa dichiarazione di una plusvalenza. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva invece accolto l'appello della contribuente ritenendo invalida la notifica dell'avviso, perché eseguita a persona che, al momento della ricezione, non era più legale rappresentante della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 145 e 156 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse considerato la sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo, poiché il ricorso era stato proposto dalla società, in persona del nuovo legale rappresentante, con difese anche nel merito della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il principio per cui, in materia di avviso di accertamento tributario, la nullità o invalidità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. quando il contribuente abbia comunque avuto piena conoscenza dell'atto e lo abbia tempestivamente impugnato, svolgendo difese sul merito, purché ciò avvenga entro il termine di decadenza del potere di accertamento. Nel caso concreto, la notifica eseguita a soggetto non più legale rappresentante non aveva impedito alla società di proporre ricorso e contestare compiutamente l'atto; pertanto la CTR aveva errato nell'escludere la sanatoria. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
Richiamato come norma sulle notificazioni alle persone giuridiche, la cui disciplina rileva anche per gli atti impositivi tributari tramite il rinvio dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973.
art. 156 c.p.c.
La Corte afferma che il vizio della notificazione dell'avviso di accertamento è sanato per raggiungimento dello scopo quando il contribuente abbia comunque avuto conoscenza dell'atto e lo abbia impugnato tempestivamente, senza pregiudizio del diritto di difesa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata per censurare l'errore di diritto della CTR.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Il rinvio alle norme del processo civile sulle notificazioni comporta l'applicazione del relativo regime di nullità e sanatoria agli avvisi di accertamento tributari.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso con proposta del relatore.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento tributario, la notificazione non integra un requisito di esistenza o perfezionamento dell'atto, ma una condizione di efficacia: l'inesistenza o invalidità della notifica non determina automaticamente l'inefficacia dell'atto se risulti la piena conoscenza del contribuente entro il termine di decadenza dell'azione accertativa.
- La proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento da parte del contribuente, con articolazione di difese sul merito della pretesa, sana il vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., purché la conoscenza dell'atto sia intervenuta tempestivamente.
- Quando il destinatario dell'avviso di accertamento sia stato raggiunto da una notifica formalmente irregolare ma abbia comunque potuto esercitare pienamente il diritto di difesa, il giudice di merito non può annullare l'atto per il solo vizio notificatorio senza verificare la sanatoria conseguente alla concreta instaurazione del contraddittorio.
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