Cassazione Penale, Sentenza n. 43940/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza d'appello per due ragioni principali: 1) la Corte avrebbe erroneamente qualificato Fontana come incaricato di pubblico servizio, pur essendo addetto a mansioni meramente materiali e di ordine (prelievo degli incassi, pezzatura, redazione di una distinta); 2) la condotta non sarebbe peculato ma, a suo avviso, truffa aggravata (per l'uso di artifici e raggiri, ossia sostituzione di schede 'CPU' per occultare gli incassi) o, alternativamente, furto aggravato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e ripetitivi rispetto alla ricostruzione dei fatti già vagliata e disattesa in sede di merito. Ha ritenuto corretta la qualificazione di Fontana come incaricato di pubblico servizio, atteso che le sue mansioni (raccolta dei soldi, conteggi, pezzatura e compilazione della distinta che attestava la corrispondenza tra matrici e incassi) non erano meri compiti materiali privi di discrezionalità. Quanto alla qualificazione del reato, la Corte ha confermato la sussunzione nella fattispecie di peculato: le sostituzioni delle schede 'CPU' e gli artifici servivano a celare l'appropriazione di somme di denaro di cui l'imputato aveva già la disponibilità per ragione del servizio, e non a procurarsi fraudolentemente il possesso (che sarebbe carattere della truffa). Perciò la Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende. (In sede di merito la Corte d'appello aveva comunque ridotto la pena a 3 anni e 3 mesi di reclusione per peculato, ridotto l'ammontare della confisca ed attribuito una provvisionale al Comune di Lazise.)
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
Il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro o altra cosa mobile di cui ha la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l'imputato avesse già la disponibilità delle somme e si sia appropriato di esse, integrazione che giustifica la sussunzione nel peculato.
art. 358 cod. pen. (incaricato di pubblico servizio)
La qualifica di incaricato di pubblico servizio richiede un accertamento concreto delle mansioni svolte: non sono sufficienti mere mansioni d'ordine o prestazioni meramente materiali prive di poteri decisionali o margini di discrezionalità. La Corte ha ritenuto che le attività di conteggio, pezzatura e compilazione della distinta non fossero meri atti materiali e dunque legittimassero la qualifica.
art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen. (truffa aggravata) e art. 61 n. 9 cod. pen.
La truffa aggravata si configura quando il soggetto, non avendo il possesso dell'altrui cosa, se lo procura mediante artifici e raggiri. La Corte ha chiarito che qui gli artifici (sostituzione di schede) sono serviti a celare l'appropriazione di somme di cui l'imputato aveva già la disponibilità per ragione del servizio, e quindi non ricondicono il fatto alla truffa.
artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. (furto e furto aggravato)
Il furto richiede sottrazione di cosa altrui mediante impossessamento senza detenzione preventiva legittima. La Corte ha escluso il furto aggravato perché l'imputato aveva la detenzione delle somme nei parcometri per ragione del servizio, ciò che rende più appropriata la figura del peculato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (sintesi dei motivi di ricorso)
Richiesta di sintesi dei motivi nel ricorso in Cassazione; nel caso i motivi risultavano comunque generici e ripetitivi rispetto alla ricostruzione di merito, contribuendo all'inammissibilità.
art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 e art. 17 dl. 75/2023 (trattazione 'cartolare' delle impugnazioni)
Norme speciali che hanno previsto la procedura scritta (trattazione cartolare) per le impugnazioni in un determinato periodo; il ricorso è stato trattato con tale procedura.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca) - giurisprudenza
Principio secondo cui, se il ricorso è inammissibile e dunque non instaura un valido rapporto di impugnazione, risultano irrilevanti fatti sopravvenuti (come la prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata). La Corte ha richiamato tale principio per escludere rilevanza alla prescrizione sopravvenuta.
Massime di principio
- Per qualificare una persona come 'incaricato di pubblico servizio' è necessaria un'analisi concreta delle mansioni: attività di conteggio, certificazione o funzioni che attestano la corrispondenza degli incassi non sono meri compiti materiali e possono integrare la qualifica.
- La distinzione peculato vs truffa si basa sul momento e sulla modalità del possesso: se l'agente ha la disponibilità del denaro per ragione del servizio e se ne appropria, si configura peculato; se invece il soggetto non ha il possesso e se lo procura mediante artifici, si profila la truffa.
- Gli artifici o le falsificazioni posti in essere per 'occultare' un'appropriazione già compiuta (post factum) sono compatibili con la qualificazione del delitto come peculato e non trasformano automaticamente la fattispecie in truffa.
- La scelta della qualificazione tra peculato e furto dipende dalla detenzione/disponibilità preliminare: la detenzione legittima per ragione di servizio esclude la configurazione del furto e favorisce la sussunzione nel peculato.
- In appello e in Cassazione non è possibile riemettere in discussione una ricostruzione fattuale non tempestivamente e specificamente contestata nel ricorso: motivi generici e ripetitivi sono inammissibili.
- Se la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, l'impugnazione non produce effetti e questioni successive (es. prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata) diventano irrilevanti.
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