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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 1973 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Preavviso di Fermo - Mancato pagamento cartella di pagamento quale atto presupposto - cartella regolarmente notificata - inammissibilità ricorso per impugnazione oltre il termine decadenziale di 60 gg - fondamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il preavviso di fermo amministrativo e, sostanzialmente, la pretesa contenuta nella cartella di pagamento quale atto presupposto. Tuttavia, la cartella risultava regolarmente notificata alla segretaria, con successivo invio della raccomandata informativa. Poiché la cartella non era stata impugnata entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica, il ricorso proposto successivamente è stato ritenuto tardivo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché presentato oltre il termine di 60 giorni previsto per impugnare gli atti tributari regolarmente notificati. La notifica della cartella è stata considerata valida e, pertanto, il contribuente non poteva contestare per la prima volta la pretesa tributaria mediante l’impugnazione del successivo preavviso di fermo. Diversamente, in caso di invalidità o inesistenza della notifica della cartella, sarebbe stato possibile impugnare l’atto successivo anche per contestare la pretesa originaria.

Norme richiamate

  • Art. 21 del d.lgs. 546/1992

    Gli atti impugnabili devono essere impugnati, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto.

    La notifica valida dell’atto tributario fa decorrere il termine decadenziale di 60 giorni per proporre ricorso. Decorso tale termine, l’impugnazione dell’atto diventa inammissibile.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 19705/2015

    Quando la notifica dell’atto presupposto, come la cartella di pagamento, è invalida o inesistente, il destinatario può contestare la pretesa tributaria anche impugnando l’atto successivo, come il preavviso di fermo.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 19704/2015

    La decisione è richiamata a sostegno dei principi sulla possibilità di impugnare l’atto successivo quando l’atto presupposto non sia stato validamente notificato.

Massime di principio

  • Se una cartella di pagamento è stata validamente notificata, deve essere impugnata entro 60 giorni; il termine decorre dalla notifica e non dalla successiva iscrizione del fermo.
  • L’impugnazione del preavviso di fermo non consente normalmente di recuperare contestazioni contro una cartella già notificata e divenuta definitiva per mancata impugnazione.
  • È possibile contestare la cartella insieme all’atto successivo, come il preavviso di fermo, quando si dimostri l’inesistenza o l’invalidità della notifica della cartella.
  • La verifica della regolarità della notifica è quindi decisiva: occorre esaminare destinatario, modalità di consegna, eventuale raccomandata informativa e documentazione prodotta dall’agente della riscossione.
  • La mera conoscenza successiva della pretesa o la ricezione del preavviso non riapre i termini per impugnare una cartella validamente notificata.

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