Sentenza n. 624/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore che negava la monetizzazione di 45 giorni di ferie maturate nel 2020, riconoscendo invece il pagamento delle ferie non fruite relative agli anni 2021 e 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, assente continuativamente dal servizio per dispensa precauzionale, malattia e fruizione di ferie pregresse dal 21 ottobre 2020 fino alla cessazione dal servizio per inabilità fisica del 28 febbraio 2022, aveva chiesto la monetizzazione di 45 giorni di ferie relativi al 2020, oltre a quelli maturati nel 2021 e nel 2022. L’Amministrazione ha riconosciuto soltanto il pagamento delle ferie relative agli anni 2021 e 2022, negando quelle del 2020 sulla base dell’art. 9 d.P.R. 39/2018, di una circolare amministrativa e dell’assenza di una richiesta del dipendente o di un atto formale comprovante esigenze di servizio ostative alla fruizione. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che non gli fosse stato comunicato il preavviso di rigetto, nonché il difetto di motivazione e l’erronea ricostruzione del periodo di malattia, indicato dall’Amministrazione come iniziato il 10 aprile 2021 anziché il 21 ottobre 2020. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 9 d.P.R. 39/2018 e dell’art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, sostenendo che il divieto di monetizzazione non opera quando la mancata fruizione delle ferie dipenda da una causa oggettiva e non imputabile al lavoratore, quale la malattia, e che l’Amministrazione avesse interpretato in modo parziale e rigido la disciplina applicabile. Ha inoltre evidenziato l’assenza di atti amministrativi diretti a sollecitare la fruizione delle ferie o di disposizioni di servizio sulla programmazione delle ferie del 2020.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo assorbente il secondo motivo. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, ha affermato che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende dal mancato godimento quando sia certo che esso non sia stato determinato dalla volontà del lavoratore né sia a lui imputabile. Il divieto di monetizzazione opera, invece, soltanto quando il dipendente abbia avuto la concreta possibilità di chiedere e fruire delle ferie. Nel caso esaminato non risultavano atti dell’Amministrazione volti a sollecitare la fruizione delle ferie del 2020 né disposizioni di servizio sulla programmazione del loro godimento. Inoltre, il dipendente era stato continuativamente assente dal 21 ottobre 2020 sino alla cessazione dal servizio, per dispensa precauzionale, malattia o fruizione di ferie pregresse; pertanto non era accertata alcuna imputabilità a suo carico della mancata fruizione dei 45 giorni relativi al 2020. Il TAR ha quindi accertato il diritto alla monetizzazione e condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle somme dovute, oltre alle spese di lite quantificate in euro 1.500,00, accessori e rimborso del contributo unificato se versato. Il primo motivo non è stato esaminato perché assorbito.
Norme richiamate
art. 36 Costituzione
Il diritto alle ferie annuali retribuite e al compenso sostitutivo, nei casi di mancato godimento non imputabile al lavoratore, costituisce il parametro costituzionale rilevante per la tutela del dipendente.
art. 9 d.P.R. 39/2018
Il pagamento sostitutivo del congedo è consentito nei limiti di quanto previsto dallo articolo 5, comma 8, D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L.7.8.2012, n.135, e dalle relative disposizioni applicative…
La disposizione non introduce un divieto assoluto di monetizzazione: il pagamento sostitutivo resta consentito nei limiti e nei casi previsti dalla normativa richiamata.
art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per ferie non godute non opera quando il mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore.
art. 10-bis l. 241/1990
La sua applicabilità agli atti paritetici è stata dedotta dal ricorrente, ma la relativa censura non è stata esaminata in quanto assorbita.
art. 87, comma 6, d.l. 18/2020
La disposizione è richiamata quale base della dispensa precauzionale dal servizio che ha contribuito alla continuativa impossibilità di fruire delle ferie.
Massime di principio
- Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego non opera quando il mancato godimento dipenda da cause oggettive non imputabili al dipendente, come la malattia, la dispensa dal servizio o altra situazione impeditiva non riconducibile alla volontà del lavoratore.
- Il compenso sostitutivo delle ferie spetta quando sia accertato che il dipendente non abbia avuto una concreta possibilità di richiedere e fruire delle ferie; il divieto opera, invece, quando il lavoratore abbia avuto tale possibilità e non l’abbia esercitata.
- L’assenza di atti dell’Amministrazione diretti a sollecitare la fruizione delle ferie o di disposizioni di servizio sulla programmazione del loro godimento costituisce un elemento rilevante per escludere l’imputabilità al dipendente della mancata fruizione.
- In presenza di un periodo continuativo di dispensa dal servizio, malattia o altra assenza impeditiva protratto sino alla cessazione del rapporto, la mancata fruizione delle ferie maturate non può essere imputata al dipendente senza una specifica prova contraria dell’Amministrazione.
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