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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16189/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento sintetico relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’Ufficio le attribuiva un reddito non dichiarato pari a 21.600 euro, quale quota di un maggior reddito complessivamente accertato di 108.000 euro. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo giustificata la disponibilità della somma di 108.000 euro. In appello l’Agenzia delle Entrate aveva ottenuto un accoglimento parziale: la CTR aveva ritenuto non provata documentalmente la regalia dei nonni per 50.000 euro e aveva quindi considerato tale importo come reddito imponibile. Contro la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, denunciando violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c.; 2) violazione del divieto di domande nuove in appello ex art. 57 d.lgs. 546/1992 e art. 345 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente accolto una pretesa diversa da quella contenuta nell’avviso di accertamento, poiché l’Ufficio aveva di fatto ampliato in appello il maggior reddito contestato da 108.000 a 158.000 euro.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse comprensibile e non meramente apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che nel processo tributario d’appello l’Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della pretesa impositiva né introdurre una causa petendi diversa da quella contenuta nell’atto di accertamento. Poiché la CTR non aveva sanzionato l’illegittimo ampliamento della pretesa da 108.000 a 158.000 euro, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza richiama la norma sul contenuto della motivazione delle sentenze tributarie, ritenendo non sussistente nel caso concreto un vizio di motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    È evocato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte afferma che il minimo costituzionale della motivazione è rispettato se il ragionamento del giudice è percepibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato quale vizio processuale dedotto a fondamento del motivo sulla nullità della sentenza.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    La Corte lo interpreta come divieto di domande nuove nel giudizio tributario d’appello, applicabile anche all’Ufficio finanziario, che non può modificare i termini della pretesa originaria.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione al divieto di nova in appello, in coerenza con la preclusione alla modifica della domanda o della causa petendi.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come base costituzionale dell’obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato solo per dare atto del procedimento camerale e della regolare costituzione del contraddittorio.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice non rende percepibile il fondamento della decisione e l’iter logico seguito, lasciando all’interprete il compito di colmare le lacune con congetture.
  • Non integra motivazione apparente una decisione sintetica ma intelligibile, se consente comunque di comprendere le ragioni della soluzione adottata e il percorso logico-giuridico essenziale.
  • Nel processo tributario d’appello l’Amministrazione finanziaria non può modificare i termini sostanziali della pretesa originaria né introdurre una diversa causa petendi rispetto a quella enunciata nell’avviso di accertamento.
  • Il divieto di domande nuove in appello tutela il diritto di difesa del contribuente, che deve potersi confrontare in giudizio con la pretesa così come formulata nell’atto impositivo originario.
  • Se l’atto impositivo contesta un determinato maggior reddito, la pretesa non può essere ampliata in appello senza incorrere nella violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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