Sentenza del 12/12/2016 n. 206 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
Importazione di carburante - Importazione in franchigia da zone extra-doganali CE - Nozione di serbatoio normale - Sanzioni - Legittimo affidamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava l'importazione da Livigno, zona extradoganale, di carburante in quantità eccedente la franchigia doganale. Secondo l'Amministrazione, la franchigia riguardava esclusivamente il carburante contenuto nei serbatoi normali installati originariamente dal costruttore del veicolo, mentre il carburante contenuto in serbatoi maggiorati o supplementari doveva essere assoggettato a dazi, accise e IVA. Il ricorrente sosteneva invece che i serbatoi installati o modificati prima dell'immatricolazione, purché omologati e destinati al funzionamento del veicolo, dovessero essere considerati normali; invocava inoltre buona fede, assenza di dolo o colpa e legittimo affidamento, anche perché i veicoli erano stati sottoposti a numerosi controlli senza contestazioni immediate.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto corretto, nel merito, il recupero dei tributi sulle quantità di carburante eccedenti la capacità dei serbatoi originariamente installati dal costruttore. Ha però annullato le sanzioni amministrative, riconoscendo l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa e interpretativa sulla nozione di serbatoio normale, aggravate dalla complessità della disciplina, dal contrasto giurisprudenziale e dai ripetuti controlli doganali conclusi inizialmente senza contestazioni. La condotta è stata quindi ritenuta non dolosa e non sufficientemente colpevole ai fini sanzionatori, con applicazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento. Il ricorso è stato accolto, l'atto sanzionatorio annullato e le spese di lite compensate.
Norme richiamate
Art. 107 del Regolamento CE n. 1186/2009
Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione il carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli e dei contenitori per usi speciali che entrano nel territorio doganale della Comunità.
Per le importazioni da zone extradoganali, la franchigia riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali, individuati dal Collegio in quelli fissati stabilmente dal costruttore sullo specifico tipo di veicolo; sono esclusi i serbatoi maggiorati o supplementari, anche se regolari e omologati secondo altre discipline.
Art. 24, paragrafo 2, della Direttiva 2003/96/CE
Per serbatoi normali si intendono i serbatoi fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato.
La norma è stata utilizzata per distinguere la capacità originaria del veicolo da modifiche o installazioni successive. La sentenza CGUE del 10 settembre 2014, relativa agli scambi intra-UE, non è stata ritenuta automaticamente applicabile alle importazioni da Livigno.
Art. 36 e artt. 282 e 338 del D.P.R. n. 43/1973
Disposizioni richiamate come base per l'accertamento dell'importazione irregolare e per i diritti di confine e le conseguenze doganali.
Artt. 1 e 70 del D.P.R. n. 633/1972
Disposizioni richiamate in relazione all'assoggettamento a IVA dell'importazione eccedente la franchigia.
Art. 10 della Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Tutela il contribuente che abbia agito in buona fede confidando ragionevolmente nella correttezza del proprio comportamento. Nel caso concreto, i ripetuti controlli senza contestazioni e l'incertezza normativa hanno contribuito a fondare il legittimo affidamento.
Art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997
Esclude la punibilità quando la violazione è commessa in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
Art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 6 del D.Lgs. 472/1997 quale fondamento dell'inapplicabilità delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa.
Sentenza CGUE 10 settembre 2014, causa C-152/2013
Ha ampliato la nozione di serbatoio normale nel contesto della circolazione intra-UE, includendo anche serbatoi installati da terzi. Il Collegio ha distinto tale contesto da quello dell'importazione esente da tributi da una zona extradoganale come Livigno.
Cassazione civile, Sezione tributaria, n. 4685 del 23 marzo 2012
Riconosce l'inapplicabilità delle sanzioni tributarie quando sussistono obiettive condizioni di incertezza normativa.
Massime di principio
- La franchigia doganale per il carburante va normalmente calcolata sulla capacità dei serbatoi installati originariamente dal costruttore per quel tipo di veicolo; serbatoi supplementari o maggiorati possono comportare l'assoggettamento a dazi, accise e IVA sulla quantità eccedente.
- L'omologazione o la regolarità del serbatoio secondo il Codice della strada o altre norme tecniche non determina automaticamente il diritto alla franchigia doganale: i requisiti tecnici e quelli fiscali-doganali restano distinti.
- L'esclusione delle sanzioni non comporta necessariamente l'esclusione dei tributi dovuti: il debito d'imposta e la responsabilità sanzionatoria devono essere valutati separatamente.
- La buona fede e il legittimo affidamento possono escludere le sanzioni quando la disciplina è obiettivamente incerta, la giurisprudenza è non univoca e il contribuente ha ricevuto comportamenti o controlli dell'Amministrazione tali da rendere ragionevole la convinzione di agire correttamente.
- I controlli ripetuti senza contestazioni immediate possono costituire un elemento favorevole al contribuente, ma non impediscono di per sé il successivo recupero dei tributi né provano automaticamente l'affidamento: occorre valutare modalità, contenuto e conoscibilità dei controlli.
- L'interpretazione favorevole sui serbatoi normali elaborata dalla CGUE per gli scambi intra-UE non è necessariamente trasferibile alle importazioni da territori extradoganali, soprattutto quando il carburante non ha scontato imposte in alcun altro Stato membro.
- L'annullamento delle sanzioni per incertezza normativa richiede una situazione oggettiva e qualificata di difficoltà interpretativa, non la mera ignoranza individuale della disciplina.
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