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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16505/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasceva da avvisi di accertamento emessi ai fini IVA, IRAP e IRPEF in relazione a una plusvalenza da cessione di un terreno, cui seguivano cartelle di pagamento. I contribuenti avevano già visto respingere l’impugnazione in primo e secondo grado e proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana. Prima della decisione, tuttavia, depositavano memoria dichiarando di rinunciare al ricorso e chiedendo l’estinzione del giudizio, perché i carichi iscritti a ruolo erano stati definiti in via agevolata ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016. La Corte rilevava che la documentazione prodotta attestava l’ammissione dei ricorrenti alla procedura di definizione agevolata e che, comunque, la domanda di adesione conteneva l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi a quei carichi.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo che la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, accompagnata dall’adempimento delle relative condizioni e dalla rinuncia al ricorso, fosse idonea a determinare la chiusura del processo. Ha inoltre compensato tra le parti le spese, precisando che in tale ipotesi non si applica la regola generale della condanna alle spese prevista per la rinuncia al ricorso ex art. 391 c.p.c., e ha escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • d.l. n. 193 del 2016, art. 6

    definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo

    L’adesione alla definizione agevolata, con l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, comporta l’estinzione del giudizio se la procedura è stata attivata e seguita nei suoi presupposti.

  • l. n. 225 del 2016

    conversione del d.l. n. 193 del 2016

    Rileva come legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    cessazione della materia del contendere

    La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, se accompagnata dal rispetto delle condizioni previste, determina l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3

    le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate

    Nel giudizio tributario estinto per definizione agevolata le spese restano a carico di chi le ha anticipate, senza condanna dell’altra parte.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    La disciplina generale sulle spese della rinuncia al ricorso non si applica quando l’estinzione discende dalla definizione agevolata, perché una condanna alle spese contrasterebbe con la ratio dell’istituto.

  • d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    ulteriore versamento del contributo unificato

    La misura è eccezionale e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; non si applica all’estinzione del giudizio.

  • l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002

    Viene richiamata come fonte introduttiva della disciplina sull’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L’adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, quando comporti l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e sia seguita dalla relativa adesione/prova documentale, consente di dichiarare l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
  • Nel processo tributario estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, non trovando applicazione la regola generale della rinuncia al ricorso prevista dall’art. 391 c.p.c. quando questa sia incompatibile con la finalità agevolativa dell’istituto.
  • L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, perché la previsione ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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