Sentenza del 10/06/2015 n. 5175 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione ramo d'azienda - Rideterminazione dell'avviamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta. Ai fini della rideterminazione dell'avviamento, l'Ufficio deve considerare esclusivamente gli elementi attivi e passivi trasferiti con il ramo d'azienda e risultanti dall'atto di cessione. Devono invece essere escluse le attività e le passività non cedute, poiché, non formando oggetto della compravendita, non possono concorrere alla determinazione di un maggior valore del ramo trasferito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'imposta di registro applicata alla cessione di un ramo d'azienda e, in particolare, la rideterminazione del valore dell'avviamento. Il ricorrente ha contestato che l'Ufficio avesse calcolato l'avviamento considerando anche attività e passività estranee al perimetro del ramo effettivamente ceduto e non indicate nell'atto notarile come oggetto della compravendita.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro applicabile alla cessione di azienda o ramo d'azienda
Nella determinazione della base imponibile e dell'avviamento occorre fare riferimento al complesso aziendale concretamente trasferito, come individuato nell'atto di cessione, e non a beni o rapporti rimasti estranei all'operazione.
Massime di principio
- Nella cessione di un ramo d'azienda, la valutazione fiscale deve riguardare esclusivamente il perimetro effettivamente trasferito.
- Beni, diritti, rapporti, attività o passività non inclusi nell'atto notarile non possono essere utilizzati per incrementare il valore fiscale dell'avviamento del ramo ceduto.
- È essenziale che l'atto di cessione descriva in modo preciso gli elementi attivi e passivi compresi nell'operazione, perché tale individuazione delimita anche il potere di rideterminazione dell'Amministrazione finanziaria.
- L'Amministrazione finanziaria non può determinare l'avviamento sulla base dell'intera azienda o di componenti estranee al ramo ceduto, salvo dimostrare che tali componenti siano state sostanzialmente trasferite nell'operazione.
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