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Sentenza

Sentenza n. 2183/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo del Tribunale di Agrigento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori e difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 70/2025, con il quale il Tribunale di Agrigento aveva condannato il Comune al pagamento di € 16.125,69, oltre interessi, nonché delle spese della procedura monitoria, distratte in favore dei procuratori antistatari. Il decreto era divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione ed era stato notificato al Comune insieme al decreto di esecutorietà, con invito al pagamento entro il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente tale termine, il Comune non aveva pagato né la sorte capitale e gli interessi ai creditori sostanziali né le spese liquidate in favore dei difensori, né aveva rappresentato l’avvio o lo stato di procedure di pagamento. Sono state inoltre richieste la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per i decreti ingiuntivi non opposti e dichiarati esecutivi ai sensi dell’art. 647 c.p.c. La documentazione prodotta ha dimostrato la definitività e l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, la sua notificazione al Comune e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Sussistendo i presupposti dell’art. 114 c.p.a., il Comune è stato obbligato a pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, la sorte capitale e gli interessi ai creditori sostanziali e le spese della procedura monitoria, oltre accessori, ai difensori antistatari. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata nel titolo per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento. La penalità è stata ritenuta non manifestamente iniqua in ragione dell’ingiustificata protrazione dell’inadempimento, della semplicità degli adempimenti e dell’assenza di ragioni ostative rappresentate dall’ente. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Segretario generale pro tempore del Comune di Canicattì quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con termine di sessanta giorni dall’istanza di parte. Il Comune è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché alla rifusione del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza anche con riferimento ai decreti ingiuntivi non opposti, purché dichiarati esecutivi ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

  • art. 647 c.p.c.

    Rileva ai fini della dichiarazione di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto, requisito valorizzato per l’accesso al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l’amministrazione debitrice deve provvedere al pagamento prima che possa essere azionata l’esecuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo, disporre l’intervento sostitutivo mediante commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l’ulteriore inosservanza o ritardo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere applicata quando l’inadempimento è ingiustificato, gli adempimenti non sono complessi e la misura non determina un effetto manifestamente iniquo; nel caso concreto è stata fissata in misura pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in materia di penalità di mora.

  • art. 26 c.p.a.

    Concorre a fondare la regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la condanna alle spese a carico della parte soccombente.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta secondo i criteri previsti.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto quando il decreto sia stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e sia stato notificato all’amministrazione debitrice.
  • Prima di azionare l’esecuzione nei confronti di un’amministrazione per somme di denaro, deve essere verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non esegue un titolo esecutivo definitivo e l’inadempimento permane senza giustificazione, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine perentorio e disporre contestualmente, per l’eventuale ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile quando l’inadempimento sia ingiustificato, gli obblighi derivanti dal titolo non presentino particolare complessità e la misura non produca un effetto manifestamente iniquo; può essere parametrata agli interessi legali per ogni giorno di ritardo fino all’integrale esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo che abbia disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, l’ordine di pagamento deve comprendere anche tali somme in favore dei difensori indicati nel titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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