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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21019/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.i.p. di Bari che aveva rigettato la sua istanza di restituzione in termini per proporre appello. Si è doluto della violazione degli artt. 175 e 670, comma 3, c.p.p. e della mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sostenendo che la sopravvenuta detenzione per altra causa gli aveva impedito di partecipare alla fase conclusiva del processo e di conoscere la sentenza, ragione per cui avrebbe dovuto operare la restituzione del termine per caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell'art. 175 c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la detenzione sopravvenuta costituisca legittimo impedimento solo se comunicata al giudice procedente e che, di per sé, non configuri caso fortuito o forza maggiore ai fini della restituzione del termine. La Corte ha sottolineato che l'imputato avrebbe potuto partecipare tramite autorizzazione in vinculis se avesse comunicato la detenzione o avvalersi del difensore fiduciario (che era presente). La mancata partecipazione e la mancata conoscenza della sentenza sono ricondotte a inerzia colpevole del ricorrente e quindi non idonee a giustificare la restituzione. Infine la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.p.

    La Corte interpreta l'art. 175, comma 1, nel senso che la sopravvenuta detenzione non costituisce automaticamente causa di caso fortuito o forza maggiore idonea a giustificare la restituzione del termine: l'ostacolo deve essere comunicato e l'inerzia del difensore o dell'imputato non giustifica la restituzione.

  • art. 670, comma 3 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente; la Corte non riconosce violazione in presenza dell'inerzia colpevole e della mancata comunicazione dell'impedimento.

  • art. 123 c.p.p.

    Richiamata dalla Corte quale mezzo alternativo per consentire al detenuto di esercitare i diritti (dichiarazioni formalizzate all'interno dell'istituto penitenziario) e dunque a smentire la caratterizzazione della detenzione come ostacolo insormontabile.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della reiezione del ricorso.

  • Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006 (Arena)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la detenzione sopravvenuta costituisce legittimo impedimento solo se comunicata al giudice procedente.

  • Sez. 2, n. 46232 del 08/11/2023 (Benlarbi); Sez. 1, n. 41155 del 24/10/2011 (Pantò)

    Precedenti citati che affermano l'inidoneità della sopravvenuta detenzione alla giustificazione della restituzione del termine d'impugnazione.

  • Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016 (Altoè); Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015 (De Gennaro); Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014 (Monai)

    Giurisprudenza sul principio per cui il vizio di motivazione in cassazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto infondate; l'omesso esame di questioni manifestamente infondate non costituisce vizio di legittimità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta detenzione per altra causa non vale automaticamente come legittimo impedimento: deve essere tempestivamente comunicata al giudice procedente per produrre effetti.
  • La detenzione non è, di per sé, un caso fortuito o forza maggiore che giustifichi la restituzione del termine d'impugnazione; il detenuto può utilizzare canali alternativi (dichiarazione in istituto ex art.123 c.p.p. o il difensore fiduciario).
  • La mancata partecipazione o la mancata conoscenza dell'esito processuale dovute a inerzia colpevole non giustificano la riapertura dei termini; la restituzione è un rimedio eccezionale e non può essere concesso per negligenza dell'interessato.
  • In cassazione il mancato esame, da parte del giudice di merito, di questioni di diritto infondate non determina automaticamente vizio di motivazione rilevante.
  • Per evitare il rischio di decadenza o mancata conoscenza, l'imputato detenuto dovrebbe tempestivamente informare il giudice o garantire che il difensore segua l'iter processuale.

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