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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34948/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un imputato per appropriazione indebita aggravata, ritenendo la condotta come reato unico consumato fino al 17 novembre 2016. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 157 c.p. e 129 c.p.p., sostenendo che il reato fosse prescritto e che i giudici di merito avessero erroneamente individuato la data di consumazione nel novembre 2016, confondendo il termine finale per la querela con quello di effettiva consumazione del reato. In sostanza, la difesa chiedeva la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha rilevato che il giudice di primo grado aveva qualificato le condotte come reato unico consumato fino al 17 novembre 2016, senza applicare la continuazione ex art. 81, comma 2, c.p.; da tale data decorre quindi il termine di prescrizione. Considerati gli atti interruttivi e sospensivi, la prescrizione non era ancora maturata al momento della decisione impugnata, ma solo il 1 agosto 2025. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende. È stato inoltre ribadito che l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce di rilevare d'ufficio cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. maturate dopo la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    appropriazione indebita aggravata ex artt. 61 nn. 7 e 11, 81, comma 2, e 646 cod. pen.

    Il fatto è stato sussunto nella fattispecie di appropriazione indebita aggravata; la Corte non rivede la qualificazione, ma prende atto che il reato è stato ritenuto unico e consumato fino al 17 novembre 2016.

  • art. 61 nn. 7 e 11 c.p.

    appropriazione indebita aggravata ex artt. 61 nn. 7 e 11, 81, comma 2, e 646 cod. pen.

    Sono richiamate come aggravanti contestate e poste a fondamento della qualificazione aggravata del reato.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    non applicando la continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen.

    La Corte valorizza la scelta del giudice di merito di non applicare la continuazione, ritenendo le condotte integranti un reato unico; ciò incide sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. per omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato in contestazione

    La prescrizione va calcolata dalla consumazione del reato individuata nei fatti e tenendo conto di eventuali eventi interruttivi e sospensivi.

  • art. 129 c.p.p.

    omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato in contestazione

    La Corte ribadisce che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di dichiarare d'ufficio cause di non punibilità, anche se la prescrizione sia maturata dopo la sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La doglianza è stata proposta come violazione di legge, ma è stata ritenuta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito qualifica la condotta come reato unico e indica una specifica data di consumazione, la prescrizione decorre da tale data e non da un diverso momento eventualmente collegato alla querela o alla scoperta del fatto.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma un valido rapporto di impugnazione e la Corte non può rilevare d'ufficio cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. maturate successivamente alla sentenza impugnata.
  • Ai fini della verifica della prescrizione devono essere considerati anche gli eventi interruttivi e sospensivi, che possono spostare in avanti la data di maturazione del termine massimo.
  • La censura sulla prescrizione è infondata quando presuppone una diversa data di consumazione incompatibile con l'accertamento di merito già compiuto e non specificamente censurato sul punto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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