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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27253/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Genova che aveva revocato, ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., la sentenza di condanna del 23/09/2009 per furto aggravato. Il Procuratore generale denunciava la violazione degli artt. 172, comma 4, c.p.p. e 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742, sostenendo che la richiesta di rescissione del giudicato sarebbe stata depositata fuori termine (si assumeva come data di deposito il 1° ottobre 2024) e che il giorno 1° settembre 2024 doveva essere computato nel termine di trenta giorni, nonostante il Dumitru avesse avuto conoscenza della sentenza il 14 agosto 2024.

La decisione

Il ricorso del Procuratore generale è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, accertando che l'istanza di rescissione era stata effettivamente depositata tramite PEC il 30 settembre 2024 (documentato dalla ricevuta di consegna). Tenuto conto della sospensione feriale dei termini (art. 1 legge n. 742/1969, periodo 1-31 agosto), il deposito del 30 settembre è avvenuto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza della sentenza (conoscenza avvenuta il 14 agosto 2024). Conseguentemente l'ordinanza della Corte d'appello è sostanzialmente confermata e il ricorso per cassazione viene rigettato.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato; dalla sentenza risulta che la Corte d'appello ha esercitato tale rimedio per revocare la condanna del 2009.

  • art. 172, comma 4, c.p.p.

    Riguarda il computo dei termini a decorrere dalla conoscenza degli atti; il ricorso contestava il corretto computo del termine di trenta giorni, ma la Corte ha ritenuto che il calcolo fosse stato effettuato correttamente tenendo conto della sospensione feriale.

  • art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742

    Stabilisce la sospensione feriale dei termini processuali (periodo 1-31 agosto). La Corte ha interpretato che i termini sono sospesi in detto intervallo e pertanto le giornate del mese di agosto non si computano ai fini del termine di trenta giorni.

  • art. 173, comma 1, d. att. c.p.p.

    Richiamato quale limite nella esposizione del motivo; riguarda modalità e limiti della formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La sospensione feriale (art. 1 legge n. 742/1969) esclude dal conteggio dei termini processuali il periodo 1-31 agosto: i termini che scadono durante tale intervallo sono sospesi e riprendono a decorrere dalla fine del periodo feriale.
  • Il termine di trenta giorni decorrente dalla conoscenza di un provvedimento va calcolato escludendo i giorni di sospensione feriale; pertanto, se la conoscenza intervenisse prima o durante il periodo feriale, il termine utile potrà scadere a fine settembre.
  • Il deposito via PEC è valido e la data utile è quella attestata dalla ricevuta di consegna: la prova elettronica del deposito è idonea a dimostrare la tempestività dell'atto.
  • In caso di contestazione sulla tempestività di un deposito, grava sulla parte che si dichiara tempestiva l'onere di fornire la prova del deposito (es. ricevuta di consegna PEC); l'assenza di tale prova può comportare la declaratoria di tardività.
  • Nell'impugnazione dei computi di termini processuali è fondamentale ricondurre il calcolo alle regole generali (data di conoscenza, giorni naturali e feriali, sospensione feriale) e documentare con precisione date e mezzi di notifica/deposito.

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