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Sentenza

Sentenza n. 860/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 4608/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quale contributo alla sua formazione professionale.

Giustizia amministrativa202502246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e al pagamento di euro 2.000,00 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 4608/2024 del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'amministrazione al pagamento complessivo di euro 2.000,00 oltre interessi. L'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nel termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine giudiziale di esecuzione, l'accreditamento della somma sulla Carta del docente e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento di euro 2.000,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo la procedura prevista per gli ausiliari del giudice; ogni ritardo nell'esecuzione può comportare responsabilità amministrativa. Le spese, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta, quando il titolo sia passato in giudicato e l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti delle amministrazioni; decorso inutilmente il termine dalla notificazione del titolo, è possibile promuovere l'ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando l'incarico sia affidato a un dirigente dell'amministrazione resistente e rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha introdotto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicata analogicamente alla nomina del commissario ad acta.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della condanna alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato quale criterio per porre le spese processuali a carico dell'amministrazione soccombente.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Richiamati per le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In caso di mancata esecuzione dell'ordine entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione resistente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio.
  • L'incarico di commissario ad acta, quale munus di ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude un compenso autonomo per il commissario ad acta appartenente all'amministrazione resistente può essere applicata per analogia alle condanne pecuniarie diverse da quelle relative ai giudizi regolati dalla legge Pinto, quando l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti nel fascicolo del giudizio esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e trasmettendolo all'indirizzo PEC indicato per il PAT.
  • Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può essere fonte di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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