Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/12/2015 n. 1344 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta concessioni governative e atti amministrativi - Atti imponibili

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi non è stata accolta. L'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 non ha fatto venir meno la tassa, poiché la disciplina relativa all'assoggettamento dell'uso del telefono cellulare è stata riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259/2003. Pertanto, l'uso del telefono cellulare continua a rientrare tra gli atti o le attività soggetti alla tassa sulle concessioni governative.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettabilità dell'uso del telefono cellulare alla tassa sulle concessioni governative. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973, disposta dall'art. 218 del d.lgs. n. 259/2003, avesse eliminato il presupposto per l'applicazione della tassa prevista dall'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972.

Norme richiamate

  • Art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972

    Prevede l'assoggettamento alla tassa sulle concessioni governative dell'uso del telefono cellulare.

  • Art. 318 del d.P.R. n. 156/1973

    La sua abrogazione non è stata considerata sufficiente a eliminare l'imposizione, perché la relativa disciplina è stata riprodotta nella normativa successiva.

  • Art. 218 del d.lgs. n. 259/2003

    Ha abrogato l'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973, ma tale abrogazione non ha comportato la cessazione della tassa.

  • Art. 160 del d.lgs. n. 259/2003

    Ha riprodotto la previsione relativa all'assoggettamento dell'uso del telefono cellulare alla tassa, assicurando la continuità dell'imposizione.

Massime di principio

  • L'abrogazione formale di una norma non comporta necessariamente la cessazione dell'obbligo tributario se la stessa disciplina è contestualmente riprodotta in una norma successiva.
  • Per valutare se un tributo sia venuto meno occorre verificare l'intero quadro normativo e la continuità sostanziale della disciplina, non limitarsi alla sola abrogazione della norma originaria.
  • Quando una norma successiva ripropone il medesimo presupposto impositivo, l'obbligo fiscale può considerarsi conservato anche se la precedente disposizione è stata espressamente abrogata.
  • In caso di contestazione di una tassa collegata a un atto amministrativo o a un'abilitazione, è necessario confrontare la norma abrogata con quella sostitutiva per verificare se vi sia stata una vera eliminazione dell'imposizione oppure una mera ricollocazione normativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.