Sentenza del 11/12/2015 n. 1344 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta concessioni governative e atti amministrativi - Atti imponibili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi non è stata accolta. L'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 non ha fatto venir meno la tassa, poiché la disciplina relativa all'assoggettamento dell'uso del telefono cellulare è stata riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259/2003. Pertanto, l'uso del telefono cellulare continua a rientrare tra gli atti o le attività soggetti alla tassa sulle concessioni governative.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità dell'uso del telefono cellulare alla tassa sulle concessioni governative. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973, disposta dall'art. 218 del d.lgs. n. 259/2003, avesse eliminato il presupposto per l'applicazione della tassa prevista dall'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972.
Norme richiamate
Art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972
Prevede l'assoggettamento alla tassa sulle concessioni governative dell'uso del telefono cellulare.
Art. 318 del d.P.R. n. 156/1973
La sua abrogazione non è stata considerata sufficiente a eliminare l'imposizione, perché la relativa disciplina è stata riprodotta nella normativa successiva.
Art. 218 del d.lgs. n. 259/2003
Ha abrogato l'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973, ma tale abrogazione non ha comportato la cessazione della tassa.
Art. 160 del d.lgs. n. 259/2003
Ha riprodotto la previsione relativa all'assoggettamento dell'uso del telefono cellulare alla tassa, assicurando la continuità dell'imposizione.
Massime di principio
- L'abrogazione formale di una norma non comporta necessariamente la cessazione dell'obbligo tributario se la stessa disciplina è contestualmente riprodotta in una norma successiva.
- Per valutare se un tributo sia venuto meno occorre verificare l'intero quadro normativo e la continuità sostanziale della disciplina, non limitarsi alla sola abrogazione della norma originaria.
- Quando una norma successiva ripropone il medesimo presupposto impositivo, l'obbligo fiscale può considerarsi conservato anche se la precedente disposizione è stata espressamente abrogata.
- In caso di contestazione di una tassa collegata a un atto amministrativo o a un'abilitazione, è necessario confrontare la norma abrogata con quella sostitutiva per verificare se vi sia stata una vera eliminazione dell'imposizione oppure una mera ricollocazione normativa.
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