Cassazione Penale, Sentenza n. 30525/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 30/11/2022 con cui il Tribunale del riesame ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. ma ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione (artt. 56, 575, 577, comma 1, n.3 c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione del fatto e alla sussistenza dell'animus necandi (sostenendo che il liquido era stato versato solo su piedi e gambe e che le ustioni al collo sarebbero conseguenza della propagazione naturale delle fiamme; inoltre che l'indagato avrebbe poi cercato di spegnere le fiamme, escludendo l'intenzione omicida); (ii) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla premeditazione, rilevando l'assenza di elementi che consentano di individuare il momento di formazione del proposito criminoso e la mancanza di un apprezzabile intervallo temporale fra proposito e azione. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio per cui, in materia di provvedimenti de libertate, il controllo di legittimità non può riaprire la valutazione fattuale e probatoria propria del giudice di merito, potendo verificare soltanto la correttezza giuridica e l'assenza di manifeste illogicità nella motivazione. Quanto all'animus necandi, la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del Tribunale che ha considerato l'atto di versare liquido infiammabile e dare fuoco come atto idoneo a cagionare la morte, per la letalità intrinseca del mezzo, e ha escluso che un comportamento successivo di supposto soccorso, allo stato non provato e comunque posteriore, escluda il dolo. Quanto alla premeditazione, la Corte ha confermato che essa può desumersi da elementi quali la predisposizione dei mezzi (procurarsi la tanica di benzina), la violazione degli arresti domiciliari e la scelta dell'orario notturno, senza richiedere obbligatoriamente l'indicazione del preciso momento di formazione del proposito. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Disciplina il tentativo. La Corte ha confermato la qualificazione del fatto come tentato omicidio dato che l'azione posta in essere era concretamente idonea a cagionare la morte.
art. 575 c.p.
Definisce il delitto di omicidio. La Corte ha ritenuto che, nonostante le eccezioni sulla localizzazione del liquido, l'uso di un mezzo intrinsecamente letale (benzina + fuoco) dimostra il dolo di uccidere, anche in forma alternativa.
art. 577, comma 1, n. 3 c.p.
Prevede l'aggravante della premeditazione. La Corte ha ritenuto ammissibile inferire la premeditazione dalla predisposizione dei mezzi, dalla violazione degli arresti domiciliari e dalla scelta temporale dell'azione, anche in assenza di individuazione puntuale del momento di formazione del proposito.
art. 416-bis, comma 1 c.p.
Aggravante per l'appartenenza ad associazione di tipo mafioso. Il Tribunale del riesame ha escluso l'applicazione di tale circostanza nel caso in esame.
art. 273 c.p.p.
Attiene ai gravi indizi di colpevolezza. La Corte sottolinea che il sindacato in Cassazione su tale questione è limitato e non può sostituirsi al giudice di merito se non in presenza di violazioni di legge o manifesta illogicità.
art. 274 c.p.p.
Regola le esigenze cautelari. La Corte ricorda che la valutazione delle esigenze cautelari è prerogativa del giudice di merito e il controllo di legittimità verifica solo la correttezza giuridica e l'assenza di errori logico-giuridici nella motivazione.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Cassazione non può riesaminare il materiale probatorio o sostituirsi al giudice di merito: il ricorso è ammissibile solo per violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione.
- L'impiego di mezzi intrinsecamente letali (es. liquido infiammabile e fuoco) è elemento altamente probativo dell'animus necandi, anche se non risulta che siano state colpite inizialmente parti vitali.
- Un comportamento successivo di soccorso non esclude automaticamente l'intenzione omicida, specie se non provato o se intervenuto in un momento successivo all'azione offensiva.
- La premeditazione può essere desunta da elementi di preparazione (procurarsi gli strumenti, eludere misure limitative, scelta di tempi e modalità), e non richiede sempre l'indicazione di un momento preciso di formazione del proposito.
- Per contestare efficacemente un provvedimento cautelare in sede di legittimità occorre puntare su specifiche violazioni normative o dimostrare l'esistenza di una motivazione manifestamente illogica, non limitarsi a differenze di valutazione dei fatti.
- L'esclusione di aggravanti associative (es. art. 416-bis) richiede l'assenza di elementi probatori specifici; la loro asserita applicazione o esclusione dipende dalla prova offerta e dalla valutazione del giudice di merito.
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