Ordinanza n. 10657/2026 - Roma, Sezione 5Q
Ricorso avverso il silenzio della P.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il ricorso avverso il silenzio. Ha disposto che le parti presentino, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, memorie limitate alla questione dell'ammissibilità connessa alla tempestiva produzione della procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte. La prosecuzione del giudizio è stata rinviata all'udienza camerale del 17 novembre 2026.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché non risultava tempestivamente prodotta una procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte, secondo i criteri enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025. La questione sottoposta al contraddittorio è esclusivamente quella relativa alla validità e tempestività della procura speciale legalizzata.
Norme richiamate
art. 10 c.p.a.
Il testo non indica espressamente una specifica disposizione normativa sul ricorso avverso il silenzio.
sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025
I criteri enunciati dalla sentenza sono richiamati come parametro per valutare l'ammissibilità del ricorso in relazione alla procura speciale alle liti legalizzata e alla sua tempestiva produzione.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio in decisione, il giudice rileva seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso derivanti dalla tempestività e dalla regolarità della procura speciale alle liti, deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
- Nel ricorso avverso il silenzio, la verifica della tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte costituisce una questione preliminare idonea a incidere sull'ammissibilità della domanda e deve essere esaminata prima della decisione nel merito.
Come è indicizzato
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