Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24228/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria di un immobile confinante, che lamentava che il fabbricato di proprietà della controparte si trovasse a una distanza inferiore a quella prevista dagli strumenti urbanistici comunali e dai grafici della concessione edilizia. La domanda era volta all'accertamento della violazione delle distanze, con condanna al ripristino e al risarcimento del danno. I convenuti hanno resistito eccependo di avere usucapito il diritto a mantenere l'intero fabbricato a distanza inferiore a quella legale o urbanistica, proponendo anche domanda riconvenzionale per lite temeraria. La ricorrente ha poi impugnato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 873 c.c. sostenendo che il giudice non potesse ritenere usucapibile una situazione in contrasto con la disciplina delle distanze e richiamando un precedente di legittimità; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., oltre che dell'art. 873 c.c. e del regolamento comunale, lamentando motivazione apparente e difetto di prova dell'usucapione, in mancanza di documentazione storica e catastale, a fronte delle sole testimonianze sull'uso ultradecennale del fabbricato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi, osservando che la censura non si confrontava con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui è ammissibile l'usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, dai regolamenti o dagli strumenti urbanistici, anche se la costruzione è abusiva, perché il difetto di concessione edilizia rileva solo sul piano pubblicistico e non impedisce il possesso ad usucapionem. Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha escluso che la sentenza d'appello fosse priva del minimo costituzionale: la motivazione, seppur sintetica, era integrata da quella del Tribunale richiamata e condivisa, e dava conto sia della regola di diritto sia degli elementi di fatto ritenuti decisivi, in particolare la stabile presenza del fabbricato da epoca risalente. Conseguentemente ha confermato la condanna alle spese e ha applicato le ulteriori statuizioni pecuniarie previste per la soccombenza in cassazione, incluse le somme ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    La disciplina delle distanze tra costruzioni non impedisce, di per sé, l'acquisto per usucapione del diritto a mantenere l'edificio a distanza inferiore, quando ne ricorrano i presupposti possessori.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il vizio denunciabile in cassazione ricorre solo se la motivazione manca, è apparente, perplessa o incomprensibile; non basta la mera sinteticità o insufficienza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; altrimenti si configura un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con il consolidato orientamento giurisprudenziale applicabile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente di censurare la semplice insufficienza argomentativa.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato quale base procedurale della definizione anticipata e della decisione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito delle memorie in vista della decisione camerale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La soccombenza in cassazione ha giustificato la condanna al pagamento di somme ulteriori a titolo sanzionatorio nei confronti della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È dovuto, in caso di rigetto del ricorso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto per il ricorso principale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato per interpretare la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. secondo il criterio del minimo costituzionale.

Massime di principio

  • È ammissibile l'usucapione di una servitù di mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale o regolamentare, anche quando l'edificio sia privo di titolo edilizio, poiché il difetto di concessione rileva solo nei rapporti pubblicistici e non esclude il possesso utile ad usucapire.
  • Una censura per violazione di legge che si limiti a riproporre una tesi già smentita dalla giurisprudenza consolidata, senza confrontarsi con il diritto vivente, è inammissibile o comunque infondata.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; la motivazione sintetica è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi e se, anche per relationem, è riferibile al caso concreto.
  • Nel giudizio di legittimità, la prova dell'usucapione può essere desunta anche da testimonianze e da elementi fattuali idonei a dimostrare il possesso ultraventennale, mentre la mancanza di specifici documenti non è di per sé decisiva se il giudice di merito ha ritenuto provati i presupposti dell'acquisto a titolo originario.
  • Quando il ricorso è respinto, la soccombenza può comportare, oltre alle spese di lite, ulteriori condanne pecuniarie ex art. 96 c.p.c. e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
  • rami":["Diritti reali","Processo civile"],"materie":["Proprietà","Impugnazioni","Spese di lite"],"sottomaterie":["Appello","Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Giudicato"]}]}`}```】】】}}}```}]}}]}]}}

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.